Scommesse, Commissione Tributaria: “Imposta unica non contrasta Costituzione, ma è applicabile a chi svolge attività di raccolta”

“La disposizione di cui all’art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 (imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse ndr) non è in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 23 cost. (sulla prestazione personale e patrimoniale ndr) e 53 cost. (sulla capacità contributiva ndr), ma ne rappresenta la corretta applicazione sottoponendo ad imposta tutti coloro che svolgono attività di raccolta di scommesse, anche se non siano muniti della necessaria autorizzazione”.

E’ quanto ha stabilito la Commissione Tributaria regionale del Veneto, che ha affermato come si applichi “anche in assenza della concessione specifica” ed “è un’imposta che colpisce la ricchezza del giocatore nel momento in cui una somma (la puntata) viene trasferita dal giocatore al gestore delle scommesse”.

“L’imposta è applicabile nei confronti di chiunque gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”. cr/AGIMEG