La Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro, ha emesso, nei giorni scorsi, una sentenza con la quale ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’ufficio dei monopoli di Catanzaro su ricorso presentato da un esercente, per tramite dell’avvocato Bernardo Procopio del foro di Crotone.
Nell’avviso di accertamento annullato, si contestava, al contribuente, il mancato pagamento dell’imposta sulle scommesse per la somma €. 150.300,00, oltre sanzioni ed interessi per un totale complessivo di €. 244,989,00, in applicazione dell’art. 1 comma 646 L. 190/2014, il quale prescrive che: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro accoglie il ricorso. Condanna la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ufficio territoriale di Catanzaro al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP. lp/AGIMEG