Scommesse, causa Politanò-BetUniq: confermate per il 16 giugno le conclusioni dell’avvocato generale CGE

L’Avvocato generale delle Corte di Giustizia europea, Nils Wahl, presenterà il 16 giugno 2016  le conclusioni sulla causa Politanò-BetUniq, riguardante Concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse, necessità di presentare una doppia attestazione bancaria, mancanza di altre modalità per comprovare la capacità economico-finanziaria e presupposti della partecipazione alla gara per la concessione). Secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) – ricorda la CGE – l’autorizzazione o la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente al concessionario e ai soggetti dallo stesso incaricati in forza dell’atto di concessione. L’esercizio delle scommesse senza la predetta licenza o autorizzazione costituisce reato («esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa», previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Domenico Politanò è accusato di avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la UniqGroup LTD, società maltese. Il Tribunale di Reggio Calabria solleva una questione pregiudiziale evidenziando che la predetta società maltese potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara tenutasi a livello nazionale per il rilascio delle concessioni, sicché il signor Politanò potrebbe essere stato ingiustamente accusato. Ed in effetti, nel caso di specie, la società maltese, Uniqgroup LTD, è stata esclusa dalla gara, nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di “due” istituti bancari e per non essere stata indicata in modo evidente, nell’unica dichiarazione presentata, la capacità finanziaria richiesta. Il Giudice del rinvio chiede se, trattandosi di selezione a livello comunitario, dovesse essere rispettato il principio scaturente dalla direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, che sancisce alcuni specifici criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”. lp/AGIMEG