Scommesse, Cassazione rinvia al Tribunale di Foggia sentenza su sequestro ctd. “Bookmaker non può esser stato discriminato dal Bando Monti”

E’ stata annullata e rinviata al Tribunale di Foggia dalla Cassazione l’ordinanza con cui veniva deciso il sequestro probatorio delle attrezzature informatiche e locali di un punto scommesse, in relazione all’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker estero Ulisse GMBH, in mancanza di licenza e concessione. Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione sottolineando “il difetto di motivazione in relazione alla mancata considerazione della memoria difensiva e della allegazione documentale, da cui emergeva che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – la Ulisse GMBH si era costituita nel novembre 2016, cosicché la sua mancata partecipazione al Bando Monti del 2012 non aveva alcun rilievo in relazione al suo trattamento discriminatorio da parte dell’ordinamento italiano; la contrarietà al fatto che la Ulisse GMBH sarebbe stata oggetto di discriminazione ad opera della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 9 giugno 2016, in base alla quale si consentiva la prosecuzione dell’attività da parte dei concessionari fino alla pubblicazione del bando di gara, poi non effettuata”. Secondo la Cassazione entrambi i ricorsi risultano fondati. Infatti, “il mancato esame della documentazione presentata in sede di riesame assume rilevanza decisiva, perché ha comportato un travisamento del fatto da parte del Tribunale”. “Secondo quanto affermato dal Tribunale, le discriminazioni prospettate sarebbero legate al “Bando di gara Monti”, che avrebbe posto condizioni tali da non rendere conveniente l’ottenimento della concessioni”, in realtà “l’oggetto dell’accertamento da effettuarsi da parte del Tribunale avrebbe dovuto essere la diversa questione della proroga delle concessioni in essere, conseguente alla mancata concreta adozione di un nuovo bando e, in particolare, il contenzioso aperto dalla Ulisse GMBH allo scopo di accedere al regime di proroga delle concessioni già in essere, in modo da non dover attendere le nuove assegnazioni e poter incominciare a operare. Vi è, dunque, una carenza di motivazione che dovrà essere colmata con un nuovo giudizio, che abbia per oggetto la reale situazione di fatto nella quale si trova l’indagato, in considerazione dei suoi rapporti con la Ulisse GMBH e della posizione di quest’ultima rispetto al regime concessorio in essere. All’esito di tale giudizio, si valuterà, se necessario, il profilo autorizzatorio, con riferimento alle ragioni del diniego della licenza all’indagato”, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG