Il titolare di un centro che raccoglie scommesse attraverso una piattaforma non autorizzata e non versa il prelievo sulle giocate, non commette il reato di frode ai danni dello Stato, ma solo quello di esercizio abusivo di giochi e scommesse. Lo stabilisce la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con una serie di sentenze di contenuto analogo in cui respinge i ricorsi intentati dal Procura del Tribunale di Palermo. “Nella fattispecie, in esame” sottolinea la Suprema Corte, “l’indagato, che ha conseguito un, seppur non quantificato, profitto illecito costituito anche dall’omesso versamento dell’imposta dovuta in relazione alla attività di raccolta di scommesse abusivamente esercitata, non ha peraltro realizzato una condotta truffaldina idonea a indurre il soggetto passivo (nella specie, l’amministrazione finanziaria) ad un atto di disposizione patrimoniale”. lp/AGIMEG