Scommesse, Cassazione: “Il Ctd che usa conti di gioco fittizi, commette reato a sé. Discriminazioni non contano”

“Non assumono alcuna rilevanza” le eventuali discriminazioni subite da un bookmaker straniero per l’accesso al mercato italiano, quando si contesta al titolare di un Ctd l’intermediazione illecita nell’attività di raccolta, vale a dire “l’uso di conti gioco intestati a soggetti di comodo”. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo i ricorsi di alcuni imputati contro il sequestro di computer, hard disk e materiale informatico. L’illecita intermediazione, infatti, impedisce “l’identificazione dei singoli giocatori, frustrando le esigenze di tutela sottese alla normativa antiriciclaggio, le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, le esigenze di controllo sui minori e sulle fasce sociali più deboli”. Di conseguenza, non ha alcuna rilevanza giuridica il “rapporto eventualmente intercorrente fra il centro di raccolta scommesse italiano e il bookmaker straniero, perché il collegamento con il bookmaker rappresenta, in tale caso, una mera occasione per l’autonoma, illecita raccolta di scommesse sul territorio nazionale”. Questa attività, in altre parole, è “esclusivamente imputabile al soggetto che materialmente la effettua”. rg/AGIMEG