Scommesse, Cassazione: I CTD non sanati restano illegali nonostante la disciplina dettata dalla Stabilità 2015

L’attività svolta da un Ctd che non ha adertio alla sanatoria resta illecita nonostante la disciplina dettata dal comma 644 della Stabilità 2015. Lo stesso comma 644, del resto, “espressamente stabilisce che resti ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni”, vale a dire la norma penale che punisce la raccolta non autorizzata di scommesse. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione affrontando il sequestro di un centro trasmissione dati del senese. Il centro aveva inviato alla Questura e all’ADM la comunicazione prevista dalla sanatoria e la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, ma poi non aveva versato il contributo di 10mila euro previsto. Il Tribunale di Siena aveva ritenuto le due comunicazioni sufficienti per disporre il dissequestro, spiegando che “l’adesione ad una procedura di emersione con conseguente adeguamento ad obblighi legislativamente previsti assumerebbe indubbia rilevanza proprio in ordine all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli”.
La Cassazione però ricorda che il “pagamento della somma di euro 10.000,00 costituisce il presupposto per tale regolarizzazione” e pertanto non si può ritenere che il centro abbia aderito alla sanatoria.
E quindi spiega che solo nei confronti dei CTD regolarizzati vengono meno le esigenze cautelari che giustificano il sequestro. Anche se rientra in possesso del centro e del materiale informatico, il titolare infatti “non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati”. I centri che non hanno aderito alla sanatoria, invece, ricadono in una disciplina differente, quella appunto del comma 644. Questa norma detta una disciplina analitica delle attività che possono svolgere questi centri (ad esempio non possono accettare scommesse che diano diritto a vincite superiori a 10mila euro, possono accettare gioco solo su eventi del palinsesto ADM, e devono rispettare le normative a tutela dei minori e sull’antiriciclaggio), ma l’attività svolta da questi centri “non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora”. LA Cassazione ha quindi annullato la pronuncia del Tribunale di Siena, cui ha rinviato nuovamente la questione “perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati”. gr/AGIMEG