Scommesse, Cassazione dichiara inammissibile ricorso Stanley: “Carenza di interesse in quanto restituito materiale sequestrato”

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso del titolare di un ctd Stanley. Con ordinanza del settembre 2013 il Tribunale del riesame di Frosinone rigettò l’istanza di riesame presentata dalla titolare di un’agenzia di scommesse con sede in Ferentino e intermediaria, per l’Italia, della Stanleybet Malta Limited, società di diritto maltese del gruppo Stanley International Betting, confermando il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone relativo ad alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive o su altri eventi di proprietà della predetta agenzia.  In particolare, a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso l’esercizio gestito dall’odierna ricorrente era emerso che non risultava in possesso dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S.. Per la Cassazione “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, come da odierna deduzione della ricorrente, nelle more del presente procedimento, a seguito della nuova richiesta di dissequestro, rigettata dal Pubblico ministero in data 12/05/2014, l’indagata ha proposto opposizione  che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone ha accolto disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Ne consegue che, come anticipato, che la ricorrente non ha più interesse a coltivare la proposta impugnazione, sicché si impone una pronuncia di inammissibilità”. lp/AGIMEG