Il centro di trasmissione dati deve chiedere la licenza di pubblica sicurezza, anche quando al bookmaker cui è collegato sia stata negata illegittimamente la concessione. In caso contrario commette ilm reato di raccolta illegittima. Lo ribadisce – dopo aver richiamato diversi precedenti – la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso della titolare di un Ctd di Torre Annunziata, Napoli. Nella sentenza si legge infatti: “Lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia (…) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest’ultima, il reato” di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. lp/AGIMEG