La Cassazione rimanda alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria la controversia fiscale riguardante un’agenzia di scommesse ippiche risalente agli anni ’90: la Commissione Tributaria aveva infatti ricostruito “sulla base della normale esperienza, e quindi in assenza di una prova fornita sul punto dal contribuente” i costi sostenuti dall’agenzia ippica, un’operazione in contrasto con la giurisprudenza. La Guardia di Finanza, dopo una serie di accertamenti, aveva ritenuto inattendibile la documentazione contabile dell’agenzia, anche perché i proventi delle scommesse non venivano depositati su un conto corrente societario, ma transitavano sui conti personali dei soci. Le Fiamme Gialle avevano oltretutto ipotizzato che l’agenzia – per far lievitare i costi – avesse accettato delle scommesse quando l’evento si era già disputato, ma l’ipotetica fronde non è mai stata provata e l’accusa è quindi caduta.
La Cassazione ritiene legittimo la decisione della Commissione Tributaria di utilizzare i conti dei soci e dei familiari per “l’accertamento del maggior reddito imponibile e la conseguente applicazione della prova presuntiva”. Contraria alla giurisprudenza, invece, “l’affermazione compiuta dalla CIR, che ha ritenuto di riconoscere sulla base della normale esperienza, e quindi in assenza di una prova fornita sul punto dal contribuente, l’esistenza di costi, la cui entità risulta poi individuata sulla base della mera equità”. rg/AGIMEG