“Non è fondato l’assunto del ricorrente secondo il quale il solo fatto che un dipendente eserciti mansioni che rientrano nell’oggetto dell’attività autorizzata (core business dell’azienda) equivalga ad esercizio dell’attività in difetto dell’autorizzazione di polizia”. E’ quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione in un ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino contro il titolare di un punto di raccolta scommesse ed un suo dipendente, per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Avellino che aveva annullato il sequestro preventivo in quanto la polizia giudiziaria aveva sorpreso il dipendente “all’interno del locale aziendale a raccogliere le giocate dei privati avventori”. Il Procuratore aveva obiettato che il Tribunale del Riesame, in questo modo, avrebbe disatteso la disposizione di cui all’articolo 8 Tulps secondo la quale “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione”. Secondo la Cassazione però il ricorso è da ritenersi infondato in quanto “il ricorrente fornisce un’interpretazione dell’art. 8 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in poi, Tulps) non condivisibile perché contraria al tenore letterale ed alla ratio della disposizione richiamata con il motivo di ricorso”. Se è infatti vero che le autorizzazioni sono “personali”, è altrettanto vero che in caso di “un’assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego (o, se ritiene, di un secondo rappresentante, come nel caso in esame)”. es/AGIMEG