Scommesse: per Cassazione autorizzazione Polizia va sempre richiesta per prevenire infiltrazioni criminali

“Colui il quale opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 del regio decreto 773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventuali infiltrazioni criminali”. E’ quanto afferma la Cassazione che ha annullato la sentenza impugnata dal titolare di un ctd marchigiano per essere i reati estinti per prescrizione ed eliminato la relativa pena di mesi 3 di reclusione, ma rigettato nel resto il ricorso per aver esercitato abusivamente l’attività di raccolta e intermediazione, in collegamento a un bookmaker estero di scommesse sportive, in assenza dei requisiti di cui all’articolo 11 del Tulps (buona condotta). Nel respingere altre parti del ricorso, la Cassazione evidenzia che “il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 è configurabile quando l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un bookmaker straniero avvenga senza che il titolare dell’attività di raccolta scommesse abbia ottenuto l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 Tulps, anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese oppure, come è avvenuto nel caso che ci occupa, sia stato illegittimamente escluso dalle procedure selettive”. Inoltre, “la Corte di Giustizia europea (con la stessa sentenza Placanica del 6 marzo 2007) ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controllo effettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell’intermediario che opera in Italia, per cui devono considerarsi illegittime le sole restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione, mentre la previsione del Tulps che impone il preventivo rilascio della licenza di per sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario”. lp/AGIMEG