Scommesse, Cassazione annulla sequestro preventivo ctd sanato SKS365: “Adesione alla sanatoria determina il diritto di svolgere attività di raccolta”

“L’adesione – da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione – alla sanatoria prevista nella legge di stabilità 2015, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività”. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto “fondato” il ricorso di un titolare di un ctd di Nola collegato a SKS365 avverso al sequestro preventivo di materiale informatico e documentale in relazione alla presunta “violazione dell’art. 4, commi 1 e 1 -bis, della legge n. 401 del 1989, per l’esercizio, in mancanza di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza, dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, svolta in forza di un rapporto contrattuale con la società estera SKS365”. La Cassazione ha ritenuto fondate le posizioni del ricorrente, che ha chiarito come “la società SKS365, alla quale il suo centro scommesse è collegato, ha aderito alla regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, acquisendo, pertanto, per i centri collegati, il titolo ad operare l’attività di raccolta di scommesse; si è provveduto al pagamento della somma di euro 10.000,00 e si è sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse; si è, inoltre, tempestivamente provveduto al versamento previsto dalla lettera e) dello stesso comma 643; con la conseguenza che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco dei punti raccolta che hanno aderito alla sanatoria, tra i quali è presente quello dell’odierna indagata. Su tale premessa, la ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, rilevando che la pubblicazione dell’elenco dei punti scommesse sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenterebbe l’atto conclusivo del procedimento di adesione alla regolarizzazione; cosicché sarebbero venute meno le esigenze cautelari”. Per la suprema Corte “il ricorso è fondato (…) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari. Il difensore ha evidenziato che, come risulta dalla documentazione in atti, il punto di raccolta scommesse dell’indagata risulta essere nell’elenco di quelli per cui la società SKS365 ha provveduto alla regolarizzazione, anche con il pagamento dei relativi oneri. Ne deriva che, dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse – e indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e alla risoluzione della questione di Corte di Cassazione – ella potrà legittimamente svolgere l’attività in essere, per cui la libera disponibilità delle apparecchiature e dei documenti sequestrati non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati”. lp/AGIMEG