Scommesse e Bingo, il Consiglio di Stato blocca le gare: “Come può il Mef indire gare senza aver risolto le questioni territoriali con Comuni e Regioni?”

Il Consiglio di Stato blocca le gare delle scommesse e del bingo, chiedendo al Ministero dell’Economia come sia possibile indire i bandi senza aver risolto la questione delle norme contro il gioco adottate da Regioni e Comuni. Per Stefano Sbordoni i pareri confermano che l’Intesa firmata da Governo e Regioni nel 2017 abbia già valore di legge e debba essere rispettato immediatamente. Di fronte al Consiglio di Stato era intervenuta anche la Stanley con una memoria e i giudici invitano il Mef a prenderne visione. Intanto però per il Governo si apre un buco da 483 milioni

Gara scommesse, Consiglio di Stato “blocca” il bando. “Mancata considerazione problemi di distanze e assenza di criterio distributivo dei nuovi negozi”. Ecco il testo integrale

Il rapporto tra i punti vendita di gioco, la distribuzione degli stessi sul territorio e le distanze dalle aree sensibili sono problematiche che “non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara”. E’ quanto viene sottolineato nel parere inviato dal Consiglio di Stato al Mef riguardo il bando di gara delle scommesse. Nel testo si sottolinea: “la tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili. Tali problematiche non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara”. Per tali motivi il Consiglio di Stato rileva che: “Non si comprende come i 10.000 “diritti” (negozi) e i 4.000 “diritti” (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano “atterrare” sul territorio: come, in sostanza, la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo” per evitare “eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre. Manca nei documenti trasmessi, ogni indicazione, sia pure di massima, che possa orientare circa la distribuzione dei punti di vendita e la progettazione della rete territoriale non costituisce oggetto dell’offerta tecnica ed è rinviata alla fase successiva all’aggiudicazione”. Oltre a non chiarire le “caratteristiche tecniche dei punti vendita” il Consiglio di Stato nel parere inviato al Mef evidenzia come: “non è previsto alcun obbligo dei candidati di fornire in sede di gara un qualche elenco della rete di vendita territoriale”. Nel suo parere inviato al Mef il Consiglio di Stato evidenzia anche dubbi sull’obbligo dei concessionari di attivare solo il 30% dei diritti acquisiti. Questo obbligo derivava dalla considerazione che i concessionari potessero avere difficoltà nell’aprire i punti di gioco viste le varie leggi regionali. Il Consiglio di Stato fa notare come questo provvedimento: “pone evidenti perplessità riguardo al criterio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Insomma una tutela sociale ed economica che: “deve essere presa in considerazione, insieme a quello del progressivo contenimento del numero di punti di vendita in funzione “anti-ludopatia” per assicurare volumi adeguati di introiti per l’erario”.

Ecco il testo integrale

Gara scommesse, Consiglio di Stato: “Ignorata intesa Stato-Regioni del settembre 2017. Necessario procedere su questa via anche in assenza del relativo decreto ministeriale”

Nel parere inviato al Mef sulla gara per le nuove concessioni di scommesse, il Consiglio di Stato fa notare come sia stata ignorata, chiedendone le ragioni, l’intesa Stato-Regioni siglata, nel settembre 2017, in Conferenza Unificata. Nell’intesa venivano riportate le linee guida per il riordino della normativa sul gioco ed in particolare il rinvio: “alle leggi regionali e ai regolamenti comunali la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco”. Si era quindi in attesa di un decreto ministeriale per l’attuazione dell’accordo ed il Consiglio di Stato fa notare come non ci siano spiegazioni perché tale decreto non sia stato adottato. Per il Consiglio di stato è dunque necessario: “procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge”.

Gara scommesse, Consiglio di Stato: “Mef valuti le osservazioni presentate da Stanleybet sulla gara”

Come anticipato da Agimeg, la memoria sulla gara inviata dalla Stanlebey al Consiglio di Stato ha avuto ripercussione. Nel parere inviato al Mef il Consiglio di Stato segnale che: “è pervenuta in segreteria una nota della società Stanleybet Malta Limited. Il rischio che le previsioni della nuova procedura concorsuale si traducano in ulteriori vantaggi per gli incumbent — già in regime di proroga — e, al contempo, in nuove asimmetrie in pregiudizio delle imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al mercato. Per questo si ritiene utile acquisire le valutazioni anche sui profili evidenziati dalla predetta società”.

Consiglio di Stato ‘blocca’ anche gara bingo. Ecco il documento integrale del parere inviato al MEF

Dopo lo stop al bando di gara per le scommesse, il Consiglio di Stato ha sospeso, a causa di alcune problematiche rilevate, anche la pronuncia di parere al MEF in merito alla “Documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo”. La Sezione rileva che “emergono alcuni aspetti problematici, sui quali occorre richiedere un adeguato approfondimento, che dovrà essere sviluppato non solo dall’Agenzia, ma anche dal Ministero, nei suo organi e uffici reputati più adeguati e competenti al riguardo”. Il primo di questi aspetti riguarda i rapporti con le autonomie territoriali. Il Ministero ha riferito che l’ articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto, al comma 936, che in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed Enti locali fossero definiti “le caratteristiche dei punti vendita dove si raccoglie il gioco pubblico ed i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute e dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età” e che le conclusioni della Conferenza unificata avrebbero dovuto essere recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ma che ad oggi tale decreto non è stato emanato. Ora, non si comprende dagli atti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara, nei quali non sembrano invero richiamati. Né si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perché esso possa esser ritenuto non necessario”. Inoltre “premesso che le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco, non sembra che gli atti di gara forniscano adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio”.

Nel mirino anche il numero di concessioni messe a gara. “Non convince del tutto l’argomento usato nella relazione per giustificare la scelta di non applicare il comma 638 della legge n. 147 del 2013. È dubbio che possa sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita del comma 638 perché, oggi, il numero delle concessioni allora in scadenza (“negli anni 2013 e 2014”) sarebbe (se non si è male inteso) pressoché corrispondente a quello delle concessioni che sono scadute o che scadranno entro il 31 dicembre 2018 (pari a 202 concessioni), sicché sarebbe venuta meno la ratio che sorreggeva la previsione delle 30 concessioni aggiuntive contenuta nel comma 638, finalizzata a “soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo…”. Sono comprensibili le ragioni della contrarietà dell’amministrazione ad aumentare troppo il numero delle concessioni messe a gara, ma sembra poco persuasivo il richiamo del dato letterale del comma 638, che si riferiva alla procedura del 2014 (poi annullata), o al profilo generale del disfavore della legislazione verso l’aumento dell’offerta di gioco. Occorre che sul punto l’amministrazione conduca un’ulteriore riflessione, valutando anche il rischio di potenziali contenziosi che potrebbero essere proposti da partecipanti non vincitori, che avrebbero potuto conseguire una concessione se il numero dei titoli messo a gara fosse stato incrementato ai sensi del comma 638 in esame”.

Nei capitoli 7 (Domanda di partecipazione), e nel capitolo 13 (Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione), si disciplina l’attivazione della sala destinata all’esercizio del gioco del bingo, stabilendosi, da un lato, che il partecipante debba presentare nella domanda di partecipazione una dichiarazione di impegno ad allestire per il collaudo, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari secondo le modalità di cui al paragrafo 13.6, la sala completamente attrezzata e funzionante secondo quanto stabilito dalle regole tecniche, nonché una dichiarazione di impegno ad avviare l’attività oggetto di concessione presso la sala entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione; e, dall’altro lato, che l’aggiudicatario deve completare l’attivazione della sala e presentare domanda di collaudo ad ADM, insieme alla relazione tecnica avente i contenuti di cui alle regole tecniche, entro 150 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente paragrafo 13.6. Il meccanismo sembra razionale e ben congegnato, ma deve raccomandarsi all’amministrazione, anche in questo caso, di verificarne ulteriormente la fattibilità e la tenuta in relazione al problema della indeterminatezza dei criteri localizzativi della rete territoriale segnalato al paragrafo. Analoghe considerazioni sono da valere per le regole tecniche per la gestione della concessione (…). In conclusione, ritiene la Sezione di doversi esprimere in questa sede solo in sede interlocutoria richiedendo all’amministrazione riferente di procedere alla rielaborazione dei testi secondo le indicazioni qui fornite e di provvedere a svolgere gli approfondimenti e a rendere i chiarimenti richiesti, sospendendo nelle more di tali adempimenti l’espressione del parere definitivo”.

Ecco testo integrale:

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2019

NUMERO AFFARE 00258/2019O

OGGETTO:

Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo – Finanze.

“Documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo di cui al D.M. 31.01.2000, n. 29 – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità 2018) – richiesta di parere”.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 1781 del 19 febbraio 2019 con la quale l’Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la relazione, siglata dal Ministro, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;

Premesso:

1. Con il quesito in esame il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dall’art. 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sulla documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per l’esercizio del gioco del “bingo” di cui al d.m. 31 gennaio 2000, n. 29, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata e integrata dalla legge di stabilità per l’anno 2018 (legge n. 205 del 2017).

2. Il Ministero ha informato che l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) aveva previsto l’indizione di una gara in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo (gioco istituito con d.m. 31 gennaio 2000, n. 29), in relazione a quelle in scadenza negli anni 2013 (n. 26) e 2014 (n. 172), per un totale di n. 198 concessioni, alle quali il comma 638 dello stesso articolo 1 aveva aggiunto ulteriori 30 nuove concessioni “per soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione….”.

Ha aggiunto il Ministero che il comma 637 dell’articolo citato aveva stabilito che con decreto dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fossero previste le eventuali disposizioni applicative occorrenti per indire, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, con cadenza sostanzialmente ad anni alterni, le gare per l’affidamento delle concessioni in scadenza negli anni 2015-2016, e quindi così via fino ad esaurimento degli ulteriori due bienni, con contestuale proroga dei rapporti concessori scaduti, previo versamento di una somma mensile.

3. Espone dunque il Ministero di aver provveduto a dare attuazione al sopra richiamato disposto normativo con la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della documentazione di gara per l’affidamento di n. 228 concessioni (198 più 30) per la gestione del gioco del bingo e la conseguente indizione della gara (in G.U.U.E. 26 luglio 2014 e G.U.R.I. – V serie speciale – n. 88 del 4 agosto 2014), previa acquisizione del parere di questo Consiglio (parere n. 1757/2014 del 29 maggio 2014), ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. Sennonché – ha infine esposto il Ministero – la procedura di gara è stata annullata in sede giurisdizionale con sentenza del Tar del Lazio per illegittimità delle previsioni “nella parte in cui prescrivono che i concorrenti debbano versare metà dell’importo dell’offerta economica complessiva (e non già dell’importo a base d’asta) alla data di presentazione della domanda di partecipazione in quanto le stesse non solo violano il più generale principio della segretezza delle offerte economiche, ma anche l’articolo 1, comma 636, lett. d) della I. n. 147/2013”.

Da qui il nuovo intervento del legislatore che, con l’art. 1, comma 934 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e, successivamente, con l’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha apportato modifiche e integrazioni all’art. 1, comma 636, della succitata legge n. 147 del 2013 (aumento della base d’asta da euro 200.000 a euro 350.000, aumento della durata del rapporto concessorio da sei a nove anni non rinnovabili, rideterminazione degli importi dovuti dai concessionari per la proroga, apertura alla partecipazione dei soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli stati dello spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento di tale Stato).

5. Il Ministero, dunque, ha qui trasmesso la nuova documentazione di gara (bando di gara, schema di convenzione-tipo, regole amministrative e relativi allegati, regole tecniche, nomenclatore, specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico per la formulazione dell’offerta) per l’acquisizione del parere di cui al citato art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012, precisando che i nuovi atti sono stati rielaborati tenendo debitamente conto sia di quanto affermato dalla menzionata sentenza del TAR del Lazio, sia delle disposizioni di modificazione e integrazione contenute nella succitata legge n. 205 del 2017, sia del sopravvenuto codice dei contratti pubblici del 2016.

Considerato:

1. L’art. 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che “Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi: a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici; b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario”.

Successivamente all’entrata in vigore della norma speciale del 2012, che prevede il parere obbligatorio di questo Consiglio sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, il settore delle procedure selettive per l’affidamento di concessioni di servizi (quali effettivamente devono considerarsi quelle in oggetto) ha subito numerose e importanti modifiche normative, culminate, da ultimo, come bene ricordato dall’amministrazione richiedente, nell’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al già richiamato d.lgs. n. 50 del 2016, che ha già a sua volta ricevuto numerose correzioni, modifiche e integrazioni. In questo contesto, in particolare, è emerso e si è vieppiù rafforzato il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inglobato le funzioni della preesistente AVCP e che presiede alla “Governance” del settore (così è rubricato il titolo II della parte VI del codice del 2016), con numerose funzioni (art. 213 stesso codice), tra le quali la predisposizione di (comma 2) “linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati” e il supporto alle stazioni appaltanti “anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi”, favorendo “lo sviluppo delle migliori pratiche”. L’Autorità, inoltre, gestisce la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” e si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Gestisce altresì il “Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Svolge, infine, numerosi compiti di vigilanza.

Il parere del Consiglio di Stato sui contratti pubblici, già previsto dall’art. 5 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, è stato limitato, in via generale, dall’art. 17, commi 25 ss., della legge n. 127 del 2007 ai soli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

La norma speciale dell’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012 deve dunque essere letta e applicata, coerentemente al mutato contesto ordinamentale, nel senso che il parere per i profili di legittimità del Consiglio di Stato deve concentrarsi sull’impostazione complessiva degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, sulla loro coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento, nonché sulla soluzione di eventuali nodi interpretativi e/o specifici quesiti sui quali l’amministrazione competente provveda a segnalare l’esigenza di particolari approfondimenti, con esclusione di una revisione analitica, nel testo e nei contenuti, delle singole previsioni e prescrizioni recate dalle diverse clausole, anche tecniche e di dettaglio, di cui si compone la complessa e nutrita documentazione che va a formare la disciplina della procedura (e, tramite lo schema di convenzione accessiva alla concessione, dello stesso rapporto concessorio instaurando con i soggetti aggiudicatari).

2. Questo Consiglio ha già provveduto a esprimere il proprio parere su analoga, precedente procedura selettiva per il rilascio di n. 228 concessioni di esercizio del gioco del bingo (sez. II n. 1757/2014 del 29 maggio 2014), nonché altri pareri concernenti l’affidamento in concessione della raccolta del gioco pubblico (ad es., parere reso sulla gara per i giochi numerici a totalizzatore, richiamato in altra sede dalla medesima Agenzia). Parallelamente al presente affare (n. 258 del 2019), la Sezione, nella stessa adunanza del 27 marzo 2019, ha trattato un’analoga richiesta di parere (affare n. 257 del 2019), sempre del Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo alla documentazione di gara per la procedura di selezione per l’affidamento in concessione della raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque ormai maturato una specifica e consolidata esperienza nella predisposizione di analoghi atti e documenti di gara e nella indizione e gestione delle conseguenti procedure, esperienza arricchita, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, da un nutrito contenzioso giurisdizionale. È dunque verosimile che i documenti oggi portati al parere di questo Consiglio si instradino lungo il solco già arato e ampiamente sperimentato di precedenti esperienze e possano costituire (in una parte cospicua) una sostanziale riedizione di atti e documenti già in passato adottati.

Occorre, pertanto, preliminarmente, che il Ministero riferente e l’Agenzia provvedano a estrapolare dai numerosi pareri già resi – nonché dalle numerose, precedenti procedure già espletate – una sintesi unitaria che possa fungere da guida nella redazione dei testi, provvedendo, se del caso, a evidenziare a questo Consiglio i punti che possono ritenersi in tal senso già scrutinati e favorevolmente vagliati da questo Consiglio (o, comunque, conformi a precedenti prescrizioni e/o suggerimenti contenuti in precedenti pareri) rispetto ai punti che, invece, siano innovativi e/o non già trattati, o sui quali l’amministrazione intenda motivatamente innovare o discostarsi rispetto ai precedenti, nonché, analogamente, i punti che siano già stati con successo sperimentati e introdotti in precedenti procedure e che non siano stati oggetto di impugnative o siano stati giudicati non illegittimi in sede contenziosa. In tal modo, anche per un’evidente esigenza di economia dei mezzi giuridici e in linea con la corretta dimensione da restituire al parere di legittimità previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012, secondo quanto sopra chiarito al paragrafo 1, la disamina di questo Consiglio potrà concentrarsi sulle sole parti dell’ampia documentazione di gara che esigano riflessioni e approfondimenti giuridici, potendo, tutte le restanti parti già vagliate e testate favorevolmente in precedenza, essere considerate come acquisite e non meritevoli di ulteriore trattazione.

3. Conseguentemente, anche alla luce di alcuni rilievi che saranno anticipati nei prossimi paragrafi, che richiedono, come si dirà, opportuni approfondimenti e motivate risposte da parte dell’amministrazione, la Sezione potrà esprimersi in questa sede solo in termini interlocutori, rinviando l’espressione del parere conclusivo all’esito di questa interlocuzione e sulla base di una ragionata riedizione degli atti, per le parti che lo richiederanno, e di una rinnovata relazione dell’amministrazione, nei sensi e nei termini che si vanno a precisare.

4. Tanto precisato e chiarito circa l’ambito di esplicazione e il tipo di valutazione propri del presente parere, si forniscono qui di seguito alcune considerazioni, riguardanti l’impostazione generale degli atti sottoposti a parere e le problematiche principali che emergono già a un primo esame della documentazione.

5. La Sezione innanzitutto rileva, sulla scorta di quanto correttamente fatto presente nella relazione, che la gran parte dei contenuti del bando e degli altri documenti di gara risulta in sostanza predeterminata già a livello primario (l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità per il 2014, come modificato dall’art. 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha predeterminato, ad esempio, la base d’asta, la durata del rapporto concessorio, l’ambito soggettivo della platea dei partecipanti, etc.; la legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 77 e 78, ha predefinito nel dettaglio lo schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, determinando in modo analitico requisiti e obblighi dei concessionari; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 24 – Norme in materia di gioco -, ha imposto ulteriori obblighi a carico delle società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, etc.). La disciplina di rango primario è stata peraltro favorevolmente vagliata dalla Corte costituzionale che, con sentenza 31 marzo 2015, n. 56, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79, nonché dei precedenti commi 77 e 78, in quanto richiamati dal comma 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione.

6. Corretta e del tutto condivisibile risulta poi la scelta dell’amministrazione, sicuramente già sotto questo profilo sperimentata con successo, di innestare la suindicata normativa speciale sul tronco della disciplina comune, in quanto compatibile, del codice dei contratti pubblici, correttamente usato dall’Agenzia per integrare le parti degli atti di gara che non fossero già predeterminate dalle norme speciali.

7. Emergono, tuttavia, alcuni aspetti problematici, sui quali occorre richiedere un adeguato approfondimento, che dovrà essere sviluppato non solo dall’Agenzia, ma anche dal Ministero, nei suo organi e uffici reputati più adeguati e competenti al riguardo.

7.1. Rapporti con le autonomie territoriali. Il Ministero ha al riguardo riferito che il già richiamato articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto, al comma 936, che in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed Enti locali fossero definiti “le caratteristiche dei punti vendita dove si raccoglie il gioco pubblico ed i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute e dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età” e che le conclusioni della Conferenza unificata avrebbero dovuto essere recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ma che ad oggi tale decreto non è stato emanato. Nelle more, ha aggiunto l’Agenzia, gli Enti locali hanno emanato statuizioni volte a disciplinare le distanze minime dai luoghi sensibili. Risulta, invero, che in sede di Conferenza unificata è stata sancita un’apposita intesa in data 7 settembre 2017 (rep. atti n. 103/CU), alla quale, però, non è poi seguito il decreto ministeriale di recepimento, sentite le Commissioni parlamentari competenti, pure previsto dallo stesso comma 936 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Tale intesa reca (punto 1) indicazioni di riduzione dell’offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita, attraverso la riduzione degli apparecchi AWP attivi (Amusement With Prizes: slot machine che erogano vincite in denaro), con un programma di riduzione del numero di tali apparecchi ripartito per Regione, la sostituzione per rottamazione degli AWP con le AWPR (da remoto) entro il 31 dicembre 2019 e il dimezzamento in tre anni dei punti di vendita del gioco pubblico; rinvia, inoltre, alle leggi regionali e ai regolamenti comunali (punto 2) la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco. Enuncia, quindi – punti 3) e 4) -, gli obiettivi di innalzare il livello qualitativo dei punti di gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco e di innalzare il sistema dei controlli.

Ora, non si comprende dagli atti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara, nei quali non sembrano invero richiamati. Né si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perché esso possa esser ritenuto non necessario. Né si forniscono elementi di valutazione, pur necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per l’indizione delle gare. Appare pertanto necessario che il Ministero fornisca più approfondite e complete valutazioni riguardo ai profili ora evidenziati, concernenti la possibilità di procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge e, in ogni caso, se e in che misura i soli contenuti dell’intesa possano sopperire alle suddette mancanze e, in caso positivo, se e in che modo essi debbano essere considerati e inclusi nei documenti di gara (oppure perché si possa ritenere legittimo escluderne ogni rilevanza e applicabilità in questa sede).

7.2. Rapporti con le previsioni delle autonomie territoriali e disciplina della rete dei punti di vendita. Premesso che, come bene evidenziato anche nella relazione illustrativa, le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco (sulla legittimità dei limiti distanziali cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806, di conferma di TRGA Bolzano 19 gennaio 2017, n. 19; Tar Lazio, sez. II, 25 febbraio 2019, n. 2556), non sembra che gli atti di gara forniscano adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio.

Anche su questi punti, che appaiono molto delicati e importanti, la Sezione ritiene che l’amministrazione debba svolgere un adeguato approfondimento per ulteriormente riferire.

8. Requisiti per la partecipazione. Riguardo ai requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura selettiva, fermo restando quanto già sopra positivamente rilevato in ordine alla scelta di fare riferimento prioritario al codice dei contratti pubblici, oltre che alle norme speciali di settore, come si è rilevato anche per la gara per l’affidamento in concessione della raccolta in rete fisica di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, etc. (affare 257/2019), occorre pervenire a un’unitaria formulazione di tali requisiti, per quanto possibile chiara e semplice, che potrebbe, a scelta, o riprodurre pedissequamente o richiamare gli artt. 80 ss. del codice dei contratti pubblici e aggiungere le regole speciali di settore, desunte essenzialmente dalla legge n. 220 del 2010 e dal decreto-legge n. 98 del 2011, indicando puntualmente la relativa fonte normativa. È auspicabile un’unica formulazione valida per entrambe le gare (salve motivate differenze oggettive). Occorrerà, inoltre, nell’auspicabile riformulazione delle parti degli atti di gara concernenti l’indicazione dei requisiti di partecipazione (e delle connesse cause di esclusione) che l’amministrazione presti la massima attenzione alla corrispondenza delle singole clausole al testo normativo e alla prevalente interpretazione e applicazione giurisprudenziale degli eventuali profili che si sono rivelati problematici e hanno generato contenziosi. Occorrerà altresì che l’amministrazione, in linea con quanto qui già rilevato in via generale al par. 2, provveda a focalizzare eventuali scostamenti, o aggiunte o modificazioni che, rispetto al testo delle norme (e alla interpretazione comune e prevalente della giurisprudenza), sia suo intendimento di dover inserire, così da consentire a questo Consiglio di poter compiere gli adeguati e opportuni approfondimenti in modo mirato e pertinente.

9. Appaiono inoltre meritevoli di approfondimenti e/o di chiarimenti i seguenti punti che sin d’ora pare utile sottoporre all’attenzione di codesto Ministero al fine di accelerare la definizione della fase consultiva.

9.1. Numero di concessioni messe a gara. Non convince del tutto l’argomento usato nella relazione per giustificare la scelta di non applicare il comma 638 della legge n. 147 del 2013. È dubbio che possa sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita del comma 638 perché, oggi, il numero delle concessioni allora in scadenza (“negli anni 2013 e 2014”) sarebbe (se non si è male inteso) pressoché corrispondente a quello delle concessioni che sono scadute o che scadranno entro il 31 dicembre 2018 (pari a 202 concessioni), sicché sarebbe venuta meno la ratio che sorreggeva la previsione delle 30 concessioni aggiuntive contenuta nel comma 638, finalizzata a “soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo…“. Sono comprensibili le ragioni della contrarietà dell’amministrazione ad aumentare troppo il numero delle concessioni messe a gara, ma sembra poco persuasivo il richiamo del dato letterale del comma 638, che si riferiva alla procedura del 2014 (poi annullata), o al profilo generale del disfavore della legislazione verso l’aumento dell’offerta di gioco. Occorre che sul punto l’amministrazione conduca un’ulteriore riflessione, valutando anche il rischio di potenziali contenziosi che potrebbero essere proposti da partecipanti non vincitori, che avrebbero potuto conseguire una concessione se il numero dei titoli messo a gara fosse stato incrementato ai sensi del comma 638 in esame.

9.2. Regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione. Cap. 4. Requisiti per la partecipazione. Come già anticipato sopra, e analogamente a quanto osservato per l’affare 257/2019, occorre riprodurre pedissequamente – o richiamare – gli artt. 80 ss. del codice dei contratti pubblici e le norme speciali di settore. È opportuno riformulare in modo chiaro e univoco questo articolo, possibilmente in modo identico alla procedura di cui all’affare 257/2019, salve motivate differenze legate a regole speciali.

9.3. Nei capitoli 7 (Domanda di partecipazione), soprattutto punto 7.3., lettere n) e o), e nel capitolo 13 (Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione), soprattutto punto 13.8, si disciplina l’attivazione della sala destinata all’esercizio del gioco del bingo, stabilendosi, da un lato, che il partecipante debba presentare nella domanda di partecipazione una dichiarazione di impegno ad allestire per il collaudo, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari secondo le modalità di cui al paragrafo 13.6, la sala completamente attrezzata e funzionante secondo quanto stabilito dalle regole tecniche, nonché una dichiarazione di impegno ad avviare l’attività oggetto di concessione presso la sala entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione; e, dall’altro lato, che l’aggiudicatario deve completare l’attivazione della sala e presentare domanda di collaudo ad ADM, insieme alla relazione tecnica avente i contenuti di cui alle regole tecniche, entro 150 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente paragrafo 13.6. Il meccanismo sembra razionale e ben congegnato, ma deve raccomandarsi all’amministrazione, anche in questo caso, di verificarne ulteriormente la fattibilità e la tenuta in relazione al problema della indeterminatezza dei criteri localizzativi della rete territoriale segnalato al paragrafo 2. Analoghe considerazioni sono da valere per le regole tecniche per la gestione della concessione.

9.4. Sono da valere anche per la documentazione di gara qui all’esame le considerazioni svolte nel parere relativo al parallelo affare n. 257/2019, per le parti comuni degli atti di gara ivi esaminati.

10. In conclusione, ritiene la Sezione di doversi esprimere in questa sede solo in sede interlocutoria richiedendo all’amministrazione riferente di procedere alla rielaborazione dei testi secondo le indicazioni qui fornite e di provvedere a svolgere gli approfondimenti e a rendere i chiarimenti richiesti, sospendendo nelle more di tali adempimenti l’espressione del parere definitivo.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del richiesto parere nelle more degli adempimenti dell’amministrazione.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo Carpentieri Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

Stop del Consiglio di Stato a bandi di gara scommesse e bingo, per lo Stato un ‘buco’ di 483 milioni di euro

Lo stop ai bandi di gara per le scommesse sportive e per il bingo porterà un ‘buco’ di bilancio per lo Stato di oltre 480 milioni di euro. E’ quanto rende noto Agimeg a seguito dei pareri, inviati del Consiglio di Stato al Mef, sulle gare che avrebbero dovuto assegnare entro fine anno 15 mila concessioni scommesse – 10 mila agenzie (con base d’asta non inferiore a 32 mila euro) e 5 mila corner (con base d’asta di 18 mila euro) – e 210 licenze per le sale bingo. Nel dettaglio, gli introiti dalla gare delle scommesse sarebbero stati pari ad almeno 410 milioni, ai quali aggiungere ulteriori 73 milioni dalla gara del bingo, per un totale di 483 milioni di euro.

Gara scommesse, Ughi (Obiettivo 2016) ad Agimeg: “Presupposti della gara sbagliati e il Consiglio di Stato ha certificato che lo Stato non è più proprietario del territorio”

“Il Consiglio di Stato non fa altro che affermare che lo Stato Italiano non ha la proprietà del territorio e quindi non può far atterrare i punti vendita sul territorio perché non si sa dove collocarli. Fino al momento che non si sa dove metterli, la gara non può essere emanata”. Così Maurizio Ughi, presidente di Obiettivo 2016, commenta il parere con cui il Consiglio di Stato ha sollevato una serie di dubbi sulla gara delle scommesse. In sostanza il parere congela la situazione attuale con i concessionari uscenti che operano in regime di proroga dal 2016, e i nuovi operatori che non hanno modo di entrare nel mercato. “Non potrebbe essere altrimenti” spiega Ughi a Agimeg. “Con le attuali normative locali, se lo Stato indicesse la gara nei termini che ha esaminato il Consiglio di Stato, perderebbe buona parte dell’avviamento del settore. Dovrebbe rinunciare a una serie di agenzie che assicurano ogni anno fette importanti di preu e di imposta unica. E se spostasse i locali in altre zone – come chiedono le Regioni e i Comuni – avrebbe bisogno di 4 o 5 anni per ricostruire quell’avviamento. In sostanza deve agire così, per non distruggere quello che ha creato in tutti questi anni”. Il Consiglio di Stato in tutti questo sta giocando una doppia partita: in sede giurisdizionale difende il potere delle Regioni, in sede consultiva invece censura il comportamento dello Stato: “E’ estremamente coerente: in questo momento le Regioni – vista l’inerzia dello Stato – si sono sentite autorizzate a adottare le proprie leggi di salvaguardia. E per il Consiglio di Stato quelle leggi sono valide e sono più forti della legge centrale che prevede la gara. La soluzione doveva arrivare con l’accordo raggiunto in Conferenza Unificata nel 2017, ma poi quell’accordo non è stato trasposto in un decreto, a mio avviso a causa di quell’emendamento che restituiva pieni poteri alle Regioni e ribaltava quindi tutta l’intesa. Ma tornando al Consiglio di Stato, non fa altro che certificare la confusione che c’è al momento, e dire al Mef che non può indire una gara, non può chiedere investimenti agli operatori, fino a quando non ha risolto il problema”. Ma Ughi evidenzia anche un altro dubbio sollevato dal Consiglio di Stato: “Sembra che alla gara si possa partecipare solo per blocchi di 50 concessioni, è una condizione che l’ADM ha introdotto senza interpellare le associazioni di categoria. Ma questo vuol dire che i piccoli concessionari vengono sostanzialmente estromessi dal mercato, e confinati al mero ruolo di gestore. Anche se i piccoli operatori si riunissero per presentare un’offerta, perderebbero la propria individualità e diventerebbero titolari tutti insieme di un pacchetto di concessioni. Non si capisce nemmeno quale sia la ratio, visto che questa previsione non riduce il numero dei concessionari: ammesso che i big del settore acquistino la metà dei diritti in gara, l’altra metà verrebbe comunque frammentata a pacchetti di 50 tra una moltitudine di soggetti”.

Gara scommesse, Schiavolin (Ad Snaitech) ad Agimeg: “Auspichiamo che non vi sia distonia tra quanto segnalato dal Consiglio di Stato e l’emanazione del prossimo bando di gara, soprattutto per ciò che concerne il territorio. Favorevoli a piena regolarizzazione di tutti gli operatori sul mercato”

“Il parere del Consiglio di Stato sul bando di gara per le scommesse non ci ha colto di sorpresa. Si tratta infatti di osservazioni focalizzate su quanto non recepito a seguito dell’intesa Stato-regioni (siglata nel settembre 2017 ndr): dal punto di vista squisitamente pratico, benché gli operatori possano essere pronti ad affrontare le procedura di selezione, vi è il rischio di una distonia tra il regime concessorio nazionale e le regolamentazioni delle diverse amministrazioni, regionali provinciali e comunali, che normano in materia di giochi e scommesse. Trovo che il parere del Consiglio di Stato sia oggettivo e corretto”. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg Fabio Schiavolin, Ad di Snaitech, commentando il parere del CdS sul bando scommesse, che di fatto mette in stand-by la gara. Nel parere inviato al Mef, il Consiglio di Stato segnale anche che la procedura concorsuale creerebbe pregiudizi per imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al mercato. “Da operatore consolidato del mercato siamo interessati alla piena regolarizzazione di tutti gli operatori che operano sul territorio”, ha concluso Schiavolin.

Barbieri (pres. Ascob) ad Agimeg: “Lo stop dei bandi scommesse e bingo era inevitabile. Impossibile partecipare alle gare con le condizioni inserite nei bandi”

“Ci aspettavamo questo parere da parte del Consiglio di Stato sul bando di gara per le scommesse e il bingo. Anzi, ci saremmo sorpresi nel vedere un giudice far finta di niente di fronte ad un tale vuoto legislativo. Per come era la situazione, era impossibile partecipare al bando”. Salvatore Barbieri, presidente di Ascob (Associazione Concessionari Bingo), commenta così ad Agimeg lo stop del Consiglio di Stato ai bandi di gara per le scommesse e il bingo. “Sarebbero arrivati una serie infinita di ricorsi – prosegue -. La concessione ha senso solo se è una concessione nazionale. Se l’imprenditore che investe 300mila euro non ha la possibilità di capire come, dove e per quante ore al giorno potrà aprire il proprio negozio, come è possibile investire? Non ci sono le condizioni neanche per il breve periodo, figuriamoci per una concessione che vale anni. Lo Stato, di fatto, ha perso la facoltà di fare legge in materia e ha lasciato a Regioni e comuni la possibilità di inserire un’infinità di restrizioni nella normativa. Cosa sta vendendo allora lo Stato? Come è possibile per un imprenditore poter lavorare solo per 8 ore al giorno, se nel comune vicino una sala può aprire per 20 ore”. Troppi punti interrogativi: questo è evidente. “Alcol e tabacco – prosegue Barbieri – causano danni certi, ma non mi pare che le sale sono colpite con gli stessi interventi. Direi quindi che non sono sorpreso del parere del Consiglio di Stato. Un giudice deve stare attento a come viene applicate la norma, ma è la politica che deve scrivere la legge. Se un prodotto non va, se non ci sono le condizioni, basta proibire il gioco pubblico. Ma non si può fare campagna elettorale colpendo il gioco, non fare nulla di concreto per la prevenzione del cittadino e limitarsi alla repressione”.

Sbordoni (Utis), “Consiglio di Stato riconosce valore di legge all’Intesa della Conferenza Unificata. Regioni adesso si adeguino”

“Il Consiglio di Stato, nell’invitare ADM a tenerne conto per la redazione del bando scommesse, conferma come l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 sia valida – in forza della successiva legge 205/17 art.1 – anche se non è stata recepita con decreto ministeriale”. Così Stefano Sbordoni, avvocato esperto di giochi e presidente del sindacato Utis, commenta il parere del Consiglio di Stato sulla gara delle scommesse. Per Sbordoni, in sostanza, “sarebbe ora che le Regioni nell’emanare e nell’emendare le proprie leggi, si conformassero a quell’accordo. Altrimenti” commenta a Agimeg, “permarranno delle situazioni che creano solo confusione, e che non danno nessun risultato nel contenimento degli effetti patologici”. In diverse occasioni tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato ha giudicato legittimi i regolamenti comunali, nonostante gli operatori dei giochi – nei vari ricorsi intentati – avessero provato a far leva sull’accordo. “Io non ho mai letto in alcuna sentenza che l’accordo non valesse nulla” obietta Sbordoni. “Bisogna quindi vedere ricorso per ricorso cosa è stato scritto. I giudici sono bravissimi a cogliere tutte le inesattezze contenute in un atto, nonostante il principio richiamato sia ineccepibile”. Per il presidente dell’Utis, comunque, questo parere potrà essere utilizzato nei prossimi ricorsi contro le norme locali: “Speriamo venga citato, e che lo si faccia nel modo giusto. Noi come Utis abbiamo sempre sostenuto – anche di fronte all’allora sottosegretario Baretta che affermava il contrario – che quell’accordo avesse forza di legge. Speriamo che questo parere serva a far prendere consapevolezza a tutte le parti. Anche alle Regioni e agli Enti Locali che hanno sottoscritto all’unanimità l’Intesa”

Gara scommesse, Mazza (Ceo Betaland) ad Agimeg: “Il Consiglio di Stato ha sancito che un bando nazionale è impossibile con leggi regionali così diverse e proibizionistiche”

“E’ inutile negare che il bando di gara per le scommesse, considerando l’attuale rapporto tra normativa nazionale e leggi regionali, sarebbe stato molto complesso da portare avanti. Il Consiglio di Stato nel proprio parere ha fatto una chiamata di responsabilità a chi di dovere. Non ci sono le condizioni normative adatte per andare avanti. Il senso reale della questione è che è stato messo alla luce come un bando nazionale faccia fatica a convivere con una serie interventi legislativi a livello locale”. E’ quanto dichiara ad Agimeg Carmelo Mazza, Ceo di Betaland, commentando il parere che il Consiglio di Stato ha inviato al Mef sul bando scommesse, che di fatto mette in stand-by la gara. Questo governo è pronto per questa sfida? “Il blocco che si è venuto a creare non è tanto tecnico o giuridico, ma politico – prosegue -. L’attuale governo deve quindi prendersi le responsabilità di non spostare il problema in avanti o su altri tavoli. E’ ovvio che tutte le soluzioni in capo al legislatore sono possibili e non è da escludere che ci sia un ritorno ad una normativa nazionale più proibizionista. Si tratta di un’ipotesi che non vedrei favorevolmente essendo contrario al proibizionismo, ma penso comunque che per questo settore il regolamento del mercato sia perfettibile”.

Gara scommesse, Stanleybet invia memoria al Consiglio di Stato. Garrisi (ceo) ad Agimeg: “Se la gara uscirà senza le garanzie richieste parteciperemo lo stesso ma pronti ad impugnarla”

Prosegue la marcia di avvicinamento della Stanleybet al mercato italiano delle scommesse legali. Dopo la partecipazione al bando per la concessione online, la Stanleybet si sta muovendo a grandi passi verso la gara per le nuove concessioni per le agenzie di scommesse. A quanto appreso da Agimeg da fonti istituzionali, la Stanleybet ha presentato una memoria al Consiglio di Stato proprio sul tema dell’emanazione del bando di gara. Su questa memoria l’operatore anglo-maltese avrebbe riportato, in maniera molto dettagliata, tutte le discriminazioni subite nelle tre gare precedenti, sottolineando le varie criticità. Si tratterebbe quindi di una sorta di invito al Consiglio di Stato di tener conto di queste criticità, in maniera da emanare un bando che non veda la Stanleybet nuovamente discriminata. Si tratta di un intervento diverso dai precedenti, una manovra in anticipo non successiva come accaduto nelle stagioni precedenti e che da’ l’idea della decisa volontà della Stanleybet di entrare a far parte in maniera definitiva del mercato italiano regolamentato.

Sul tema Giovanni Garrisi, CEO di Stanleybet, raggiunto telefonicamente a Liverpool durante un board meeting della compagnia, non ha voluto commentare il dettaglio dell’invio del documento anche perchè, ha dichiarato ad Agimeg: “quando il Consiglio di Stato è riunito nella sua funzione consuntiva, nessuno ha il diritto di intervenire e quindi un documento del genere, mandato da una terza parte, sarebbe irricevibile e, quindi, inefficace”. Ma poi Garrisi ha sibillamente aggiunto che comunque “Le Autorità sono ben consapevoli che la Stanley vuole assolutamente partecipare alla prossima gara ma il problema di come rimuovere gli effetti delle discriminazioni precedenti resta ancora un problema aperto. Se si arrivasse alla gara senza una soluzione concordata, la Stanley sarebbe automaticamente in condizioni di inferiorità rispetto agli altri e la gara sarebbe, di fatto, una gara che non mette tutti gli operatori sullo stesso piano”. Ma cosa farà la Stanleybet se la gara dovesse uscire senza le garanzie richieste? “Parteciperà comunque alla gara – sottolinea Garrisi – perché le procedure amministrative ci danno il diritto di impugnare la stessa anche dopo la partecipazione e persino dopo l’aggiudicazione. Ma sarebbe un peccato non cogliere l’occasione per fare finalmente una gara perfettamente regolare. Il nostro impegno è infatti a favore del sistema concessorio e non contro. Comunque che nessuno si illuda – ha concluso il CEO di Stanleybet – noi faremo comunque parte del sistema”.

Agimeg è però in grado di confermare che la lettera al Consiglio di Stato c’e’ stata eccome. E forse un effetto lo ha avuto.

Ricordiamo infatti che nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha chiesto ulteriori chiarimenti al MEF con i quali, in una nuova riunione che si terrà in data ancora da stabilire, esaminerà i documenti e rilascerà il parere sulla gara. Ricordiamo che la gara delle scommesse prevede l’assegnazione di 15mila punti, mentre quella del bingo di 210 sale.

Gara scommesse, riunito nella notte l’ufficio legale Stanleybet. Garrisi (ceo) ad Agimeg: “Il parere del Consiglio di Stato un formidabile riconoscimento politico”

Un board, quello di Stanleybet, trasformato da “ordinario” a “straordinario” dopo l’intervento del Consiglio di Stato. Alle 9.00 ora italiane è infatti previsto un board che sarà completamente dedicato alla valutazione del parere del Consiglio di Stato che ha invitato il Mef a tenere conto della memoria, sul tema del bando di gara per le nuove concessioni di scommesse, inviata da Stanleybet. Il board ha riunito i propri legali, che per tutta la notte si sono confrontati per redigere un documento con il parere legale su quanto espresso dal Consiglio di Stato. E’ attesa quindi per la giornata di oggi la diffusione di un documento di Stanleybet che interpreterà legalmente ed in prospettiva il parere del Consiglio di Stato, rendendo forse pubblica, ma l’opportunità sarà oggetto di una attenta valutazione del board, anche la memoria presentata . “E’ chiaro che il parere del CDS, formidabile documento tecnico, deve essere letto nella sua valenza politica – ha sottolineato ad Agimeg Giovanni Garrisi, Ceo Stanleybet – ma non mi permetto di interferire nel processo decisionale del Board Stanley, che è sovrano nelle sue deliberazioni. Ma, preso atto delle raccomandazioni del nostro ufficio legale, che come richiesto verranno comunicate alla segreteria del board questa mattina, a me sembra che il futuro del sistema, che deve essere comunque difeso, sia abbastanza prevedibile. D’altronde la Stanleybet è già da tempo un interlocutore riconosciuto dalle autorità e ci poniamo nella posizione di supporto per la risoluzione dei problemi che ci sono sul sistema italiano”. Un parere, quello del Consiglio di Stato, che preso nella sua interezza di fatto bloccherà l’emanazione della gara delle scommesse per molto tempo. Pensare solo alla riforma del potere delle regioni porterà ad un inevitabile rinnovo delle concessioni in essere per lungo tempo. Insomma una situazione complicata che potrebbe portare anche a denunce da parte degli operatori penalizzati.

Gara scommesse, ecco il documento originale con la memoria inviata da Stanleybet al Consiglio di Stato

“L’accesso al mercato delle scommesse da parte di Stanley è stato precluso in precedenti gare bandite prima dal Coni e successivamente dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE” e negli anni “Stanley e i Ctd hanno continuato a subire discriminazioni. Ad avviso di Stanley, i requisiti di partecipazione alla nuova selezione dovrebbero ora essere fissati in modo aperto e non discriminatorio e comunque in termini tali, da un lato, da realmente consentire agli operatori qualificati, anche di altri Stati Membri, di accedervi e di aggiudicarsi le concessioni, e dall’altro, di produrre per la scrivente l’effetto rimediale”. E’ questo un passaggio chiave della memoria che il bookmaker di Liverpool ha sottoposto al Consiglio di Stato in merito al bando scommesse, messo in stand-by per alcune problematiche riscontrate dal CdS chiamato dal Mef ad esprimere un parere nel merito. Stanley sottolinea “l’esigenza che tutti gli operatori possano partire dallo stesso blocco di partenza, in particolare, non avvantaggiando ulteriormente quelli già presenti sul mercato. Si ritiene quindi che il nuovo bando di gara dovrebbe fra l’altro garantire a tutti gli operatori pari libertà, prima e dopo l’aggiudicazione della gara, nella scelta dei luoghi dove collocare i punti vendita, al fine di favorire l’accesso dei nuovi entranti e di pervenire a configurazioni di mercato più efficienti e meno affette da distorsioni concorrenziali”. Stanley inoltre pone in evidenza che “i nuovi atti di gara non dovrebbero prevedere al termine della concessione la devoluzione a titolo gratuito dell’uso dei beni materiali e immateriali, che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”.

Ecco il DOCUMENTO INTEGRALE della memoria inviata da Stanley al Consiglio di Stato