I Tribunali del Riesame di Cagliari e Bergamo hanno rinviato gli atti alla Corte di Giustizia Europea, su due cause riguardanti Bet1128. I giudici hanno sottolineato il “presupposto discriminatorio operato nell’ultimo bando di gara (per le 2000 agenzie di scommesse, ndr), in ordine alla limitata durata nel tempo delle concessioni assegnate con il bando 2000 ed in ordine all’obbligo di cessione a titolo non oneroso alla scadenza dell’uso di beni costituenti la rete di gestione dell’attività. Il profilo della minore durata della concessione rispetto a quelle precedenti, incidendo direttamente sull’ammortamento dei costi di investimento, ha creato sicuramente uno svantaggio nei confronti dell’operatore maltese (Bet1128, ndr)”. I due Tribunali – si legge in una nota della società – giungono ad analoga conclusione per la obiettiva penalizzazione della previsione dell’obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta di gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di revoca o di decadenza. Con la formulazione di ben tre quesiti i Tribunali riconoscono quindi i profili di dubbia legittimità comunitaria di clausole del bando e si uniformano ad altri provvedimenti positivi emessi da molti tribunali in favore di Bet1128 tra cui – conclude la nota – due recentissimi emessi dal Tribunale del Riesame di Foggia e di Bologna, che hanno dissequestrato alcuni Centri di Trasmissione Dati. lp/AGIMEG