“La sentenza del Tar Liguria, sul fatto che la licenza 88 Tulps non può essere rilasciata senza concessione, ci fa stare tranquilli. Il giudice infatti non entra nel merito e dunque a nostro giudizio si tratta di una sentenza fallata in partenza. Il giudice doveva entrare nel merito e capire perché siamo stati discriminati sia nel bando monti che successivamente e per questo faremo appello”. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Mariateresa Parrelli a seguito della sentenza del Tar Liguria che ha respinto un ricorso presentato dalla società Sogno di Tolosa per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Questore di Imperia avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio dell’autorizzazione dell’attività di intermediazione telematica di raccolta e trasmissione dati in favore della società da effettuarsi nei locali di un centro trasmissione dati sito in Ventimiglia, “a motivo della mancanza, in capo alla società maltese, della necessaria concessione o autorizzazione ministeriale per l’organizzazione e la gestione delle scommesse, o di specifico incarico ricevuto da un soggetto concessionario o autorizzato”. Inoltre per l’Avvocato Parrelli la sentenza è altresì “sbagliata laddove afferma che servono 10 mila euro per compensare in sede di versamento dell’imposta unica, ma dagli stessi chiarimenti pubblicati sul sito AAMS l’amministrazione afferma in modo imperativo l’impossibilità di compensare l’imposta già versata dai nostri affiliati. La mancata conoscenza, probabilmente, dei chiarimenti dell’amministrazione AAMS ha indotto i Giudici liguri ad emettere una sentenza palesemente errata, che sarà impugnata davanti al Consiglio di Stato”. Per il Tar Liguria “il centro trasmissione dati, oltre a non essere legato al titolare di una concessione, non ha aderito alla sanatoria (…) mediante il versamento della somma di euro 10.000,00. Nulla impediva al ricorrente, se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica per il passato, di prendere comunque parte alla procedura di regolarizzazione, di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS e di chiedere successivamente il rimborso di quanto versato in eccesso all’atto della regolarizzazione”. lp/AGIMEG