“In riferimento alla Sentenza di Corte di Cassazione depositata il 22 novembre 2017, la Società Sogno di Tolosa vuole chiarire la propria situazione legale in Italia rassicurando tutti i propri affiliati che si tratta esclusivamente di una pronuncia di un riesame per un sequestro di attrezzature, e non di una sentenza di merito dell’operato di Betn1. A conferma di ciò i Titolari dell’Agenzia Betn1 in questione, presso il Tribunale di Lagonegro (PZ), nel merito della contestazione del reato penale e sulla liceità dell’attività svolta sono già stati assolti in data 7 novembre 2017 perché il fatto non sussiste, non avendo mai subìto un ordine di chiusura e svolgendo le proprie operazioni conformemente all’attività svolta”. E’ quanto dichiara in una nota l’Avvocato Mariateresa Parrelli, legale Sogno di Tolosa, affermando che “come spesso capita purtroppo, le sentenze su procedimenti cautelari sono contrastanti con vittorie e sconfitte a seconda del collegio a cui viene destinato il procedimento. Queste situazioni sono capitate anche ad altre Società (Stanleybet ndr) che oggi salgono però sul carro dei detrattori di Betn1. Poco serio, superficiale e di cattivo gusto visto che qualche loro dirigente si è avventurato in consedrazioni senza conoscere il procedimento. Iniziamo con il precisare che è una sentenza su un ricorso presentato per un sequestro di convalida del Tribunale del Riesame. Si è trattato solamente di un caso riguardante le motivazioni cautelari del sequestro”. Entrando nello specifico della Sentenza “tanto acclamata da più parti, che certificherebbe l’esclusività di alcuni perché solo loro discriminati, vogliamo evidenziare probabilmente la poca attenzione che in questo singolo caso i Giudici di Cassazione ha messo nel leggere gli art. 643 e 644 della Legge 190/2014. Di seguito alleghiamo alcuni passaggi della sentenza: ‘Invero la procedura prevista dall’art. 1, comma 644 della legge di stabilità 2014, lungi dal sancire la sopravvenuta inutilità dei titoli concessori, consente, nel rispetto delle previste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l’attribuzione di licenze temporanee per l’esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa, potendo, tra l’altro, l’attività di scommesse essere esercitata solo in determinati punti di raccolta, i cui dati identificativi vanno allegati al provvedimento concessorio stesso’. Ricordiamo – prosegue l’avv. Parrelli – che il comma 644 si riferisce a chi non ha potuto o deciso di aderire al comma 643. Leggendo invece questo passaggio della sentenza si capisce che è stato chiaramente confuso il comma 643 con il 644 difatti quanto scritto è la descrizione del comma 643. Solo a chi aveva aderito al 643 veniva permesso di operare con licenza temporanea sino al rilascio dell’art. 88 del Tulps. Il comma 644 non prevede nessuna licenza temporanea bensì al punto e) la verifica dei requisiti soggettivi del richiedente e l’invio da parte dei proprietari dei locali dove si esercita l’attività della comunicazione ai Monopoli di Stato. Sono numerose le imprecisioni di questa sentenza anche in riferimento ai documenti depositati che però, ricordiamo, nella fase di merito del procedimento della nostra agenzia Betn1 sono state considerate valide e hanno assolto il titolare del punto di raccolta con la motivazione che il fatto non sussiste”. lp/AGIMEG