Scommesse: dal 1° giugno al via le nuove regole per bonus e errore quota. Pubblicato da ADM il protocollo di comunicazione

Dal 1° giugno entreranno in vigore le nuove regole delle scommesse sul bonus e l’errore di quota da parte degli operatori. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti pubblicato il protocollo di comunicazione che sarà valido proprio dalla suddetta data.

Come anticipato da Agimeg, il protocollo riguarda le regole per i bonus, che erano già evidenziate nella relativa determina. “Le tipologie di bonus che possono essere offerti per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa sono: a) bonus con vincita integrale: l’importo pagato al giocatore, in caso di vincita o rimborso, è determinato in base alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145; b) bonus con vincita ridotta: l’importo pagato al giocatore, in caso di vincita o rimborso, è pari alla differenza tra l’importo della vincita o del rimborso come calcolati ai sensi degli articoli 6 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145, e il valore del bonus utilizzato dal giocatore per l’effettuazione della scommessa a quota fissa; c) bonus con vincita in bonus: l’importo pagato al giocatore, in caso di vincita o rimborso, è determinato in base alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145, ed è accreditato sotto forma di bonus. La tipologia di bonus di cui alla lettera c) del comma 1, può essere offerta solo per l’effettuazione di una scommessa telematica”, si legge nel testo firmato dal Direttore Generale dell’Agenzia Roberto Alesse.

“Il bonus utilizzato dal partecipante per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa può essere uguale o inferiore alla posta di gioco, con esclusione del bonus di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), per il quale il valore del bonus utilizzato è uguale alla posta di gioco. Il concessionario deve comunicare ad ADM, utilizzando gli appositi messaggi previsti dal protocollo di comunicazione PSQF, l’utilizzo, anche parziale, del bonus per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa e la modalità di pagamento in caso di vincita. Per le scommesse a quota fissa effettuate utilizzando, anche parzialmente, una delle tipologie di bonus di cui all’articolo 2, comma 1, il concessionario non può proporre al partecipante il pagamento anticipato di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145. Le scommesse a quota fissa effettuate utilizzando, anche parzialmente, una delle tipologie di bonus di cui all’articolo 2, comma 1, devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12 e all’articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145. Per le scommesse telematiche effettuate utilizzando, anche parzialmente, un bonus, l’accredito di una vincita o di un bonus avviene nei tempi e con le modalità già previste per le scommesse telematiche”, continua.

“Il bonus utilizzato dal partecipante per l’effettuazione di una scommessa a quota fissa non può essere superiore a cento euro. Per ciascuna concessione l’importo massimo dei bonus erogabili in un mese solare per l’effettuazione di scommesse a quota fissa, fermo restando un limite minimo pari al tre per cento della raccolta, non può essere superiore al cinquanta per cento della differenza tra il movimento netto e gli importi restituiti in vincita corrisposti per la stessa concessione. Nei primi due mesi di avvio della concessione, l’importo massimo dei bonus erogabili in ciascun mese per l’effettuazione di scommesse a quota fissa è pari al 10% della media dei bonus erogabili riferiti al secondo mese solare che precede il mese di riferimento. Tutti i valori di cui al comma 2 sono rilevati nel secondo mese solare che precede il mese di riferimento e riferiti agli importi effettivamente raccolti e pagati al giocatore nello stesso mese”, aggiunge.

“Ai fini del calcolo dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminata ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i bonus utilizzati e gli importi pagati al giocatore, anche sotto forma di bonus, rientrano nel calcolo delle somme giocate e delle vincite corrisposte. Il concessionario rende disponibile tutte le informazioni riguardanti la tipologia e le modalità di utilizzo dei bonus offerti. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, sottolinea.

Stesso discorso anche per l’errore quota.

TIPOLOGIE DI SCOMMESSE PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELL’ERRORE QUOTA

Il concessionario può richiedere il riconoscimento dell’errore quota esclusivamente per le tipologie di scommessa cui è associata una lista esiti statica. ADM stabilisce differenti modalità di individuazione dell’errore quota a seconda che questo si verifichi: a) prima dell’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) – Raccolta pre-match; b) successivamente all’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione, comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) – Raccolta live. All’esito delle verifiche effettuate da ADM, anche in caso di richieste giudicate improcedibili, e per le richieste di riconoscimento dell’errore quota escluse dall’applicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 1, resta salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

MODALITÀ DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELL’ERRORE QUOTA

Il concessionario comunica ad ADM, attraverso un apposito applicativo reso disponibile da ADM, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota. La richiesta deve contenere i seguenti elementi minimi: a) denominazione sociale e codice fiscale del concessionario; b) codici concessione del concessionario; c) denominazione dell’avvenimento o dell’avvenimento-manifestazione con indicazione del codice palinsesto e codice avvenimento associati allo stesso; d) denominazione e codice della tipologia di scommessa di cui si richiede il riconoscimento dell’errore quota per l’esito di cui alla lettera h); e) valore o indice utilizzato nell’info aggiuntiva qualora la tipologia di scommessa di cui alla lettera d) ne prevede l’utilizzo; f) esiti pronosticabili contemplati dalla tipologia di scommessa; g) esiti pronosticabili della tipologia di scommessa su cui il concessionario ha accettato scommesse a quota fissa; h) esito pronosticato per cui è richiesto il riconoscimento dell’errore quota e relativa quota accettata; i) quota per ciascun esito pronosticato di cui alla lettera g), con esclusione della quota di cui alla lettera h); j) intervallo di tempo in cui è richiesto il riconoscimento dell’errore quota; k) prove documentali se la richiesta di riconoscimento dell’errore quota fa riferimento alla raccolta live, come definita all’articolo 2, comma 2, lettera b). La richiesta di cui al comma 1 deve essere trasmessa dal concessionario entro i tre giorni successivi all’ultima data comunicata al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o per l’avvenimento-manifestazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c). Richieste di riconoscimento dell’errore quota trasmesse dopo che siano trascorsi tre giorni dall’ultima data comunicata al totalizzatore nazionale saranno considerate irricevibili.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ERRORE QUOTA

La sussistenza dell’errore quota, come richiesta dal concessionario con le modalità descritte all’articolo 3, si rileva con riferimento all’avvenimento o all’avvenimento-manifestazione, alla tipologia di scommessa, al valore o all’indice di info aggiuntiva e all’esito pronosticato, come comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, punti c), d), e) e h). Avvenimenti o avvenimenti-manifestazione con codice palinsesto e codice avvenimento diversi da quello comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), ma allo stesso riconducibili, sono rilevati direttamente da ADM. La rilevazione è effettuata confrontando esclusivamente la denominazione degli avvenimenti o degli avvenimenti-manifestazione. Valori di info aggiuntiva diversi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), ma allo stesso riconducibili, sono rilevati direttamente da ADM. La rilevazione è effettuata confrontando esclusivamente la denominazione o il codice anagrafico dei valori di info aggiuntiva. Definiti gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione, la tipologia di scommessa e il valore o indice di info aggiuntiva su cui operare, ADM procede, con riferimento all’esito pronosticato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), al calcolo del valore medio ponderato della quota riferita allo stesso esito come rilevata al totalizzatore nazionale. Per le tipologie di scommessa composte da un numero di esiti minore di 20, ADM opera confrontando il valore soglia, indicato nell’Allegato 1 alla presente determinazione, in corrispondenza della quota comunicata dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), e il valore medio ponderato. ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se il valore medio ponderato è minore o uguale al valore soglia. Per le tipologie di scommessa composte da un numero di esiti maggiore o uguale a 20, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se la quota comunicata dal concessionario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), è maggiore o uguale al valore medio ponderato moltiplicato per 4,00. Si procede al calcolo del valore medio ponderato se il numero di quote di cui all’articolo 5, comma 2, è maggiore di uno. Se il numero di quote di cui all’articolo 5 è minore o uguale a uno, ferme restando le modalità di certificazione della sussistenza dell’errore quota di cui ai commi 5 e 6, l’intervallo di tempo per il calcolo del valore medio ponderato è così stabilito: a) avvenimento: l’intervallo di tempo è costituito dall’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), aumentato di 2 ore. Se il numero di quote è comunque minore o uguale a uno, si procede ad ampliare l’intervallo aumentando l’estremo superiore dell’intervallo stesso di ulteriori due ore, sino a quando il numero di quote risulta maggiore di uno. L’estremo superiore dell’intervallo di tempo così definito non può superare le 48 ore immediatamente successive all’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), ovvero l’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento stesso; b) avvenimento-manifestazione: l’intervallo di tempo è costituito dall’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), aumentato di 2 ore. Se il numero di quote è comunque minore o uguale a uno, si procede ad ampliare l’intervallo aumentando l’estremo superiore dell’intervallo stesso di ulteriori due ore sino a quando il numero di quote risulta maggiore di uno. L’estremo superiore dell’intervallo di tempo così definito non può superare i 7 giorni immediatamente successivi all’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), ovvero l’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento-manifestazione stesso. Qualora, nell’intervallo di tempo definito ai sensi del comma 8, il numero di quote resta in numero minore o uguale a uno, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE MEDIO PONDERATO

Il valore medio ponderato è calcolato su tutte le quote registrate al totalizzatore nazionale per gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione e per la tipologia di scommessa rilevati ai sensi dell’articolo 4. Per il calcolo del valore medio ponderato sono utilizzate le sole quote registrate nell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). Sono escluse le quote registrate per le concessioni comunicate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b).

MODALITÀ DI RICALCOLO DELLE QUOTE E RIDETERMINAZIONE DELLE VINCITE

In caso di sussistenza dell’errore quota sono ricalcolate le quote per tutti gli esiti pronosticati comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g). Le quote ricalcolate sono pari al valore medio ponderato calcolato per ciascun esito. L’intervallo di tempo preso in considerazione è il medesimo utilizzato per accertare la sussistenza dell’errore quota per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h). Qualora non sia possibile calcolare il valore medio ponderato della quota per uno o più degli esiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), escluso l’esito di cui alla lettera h), rimane valida la quota registrata al totalizzatore nazionale. ADM, operando direttamente sul Totalizzatore Nazionale e utilizzando le quote ricalcolate ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a ricalcolare l’importo della vincita di ciascuna ricevuta di partecipazione registrata al totalizzatore nazionale nell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j).

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ERRORE QUOTA

La sussistenza dell’errore quota, come richiesta dal concessionario con le modalità descritte all’articolo 3, si rileva con riferimento all’avvenimento o avvenimento-manifestazione, alla tipologia di scommessa, al valore o indice di info aggiuntiva e all’esito pronosticato, come comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) e h). Per la fornitura della prova documentale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera k), i concessionari si avvalgono delle fonti di informazione per la certificazione dei risultati elencate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 14432 del 30 luglio 2013. La prova documentale dà evidenza della data, ora, minuto e secondo in cui si è verificato l’evento che ha generato l’errore quota (estremo inferiore dell’intervallo di tempo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j)) e della data, ora, minuto e secondo in cui il concessionario è venuto a conoscenza dell’errore (estremo superiore dell’intervallo di tempo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j)). In assenza di valide prove documentali, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile. Per la certificazione della sussistenza dell’errore quota ADM opera nelle seguenti modalità: a) se la prova documentale fornisce evidenza di un’errata informazione rispetto agli eventi realmente accaduti, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se la quota comunicata per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), è maggiore dell’ultima quota registrata al totalizzatore nazionale per lo stesso esito. L’ultima quota registrata è la quota cronologicamente più vicina all’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). In caso di più quote rilevate allo stesso istante si procede al calcolo della media delle stesse. Sono rilevate tutte le quote registrate al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione sino all’estremo inferiore, escluso, dell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). Sono oggetto di rilevazione solo le quote registrate al totalizzatore nazionale per le concessioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b); b) se la prova documentale fornisce evidenza di un ritardo nella conoscenza degli eventi accaduti, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota applicando i criteri fissati all’articolo 4, commi da 1 a 6. Le quote oggetto di rilevazione per il calcolo del valore medio ponderato sono la prima quota di ciascun concessionario, per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), registrata al totalizzatore nazionale nell’intervallo di tempo che va dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e i 10 minuti successivi. Qualora al totalizzatore nazionale, per l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), non sono registrate quote nelle modalità di rilevazione stabilite al comma 4, lettere a) e b), la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile.

MODALITÀ DI RICALCOLO DELLE QUOTE E RIDETERMINAZIONE DELLE VINCITE

In caso di sussistenza dell’errore quota sono ricalcolate le quote per tutti gli esiti pronosticati comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g). Per il ricalcolo delle quote ADM opera nelle seguenti modalità: a) se la prova documentale fornisce evidenza di un’errata informazione rispetto agli eventi realmente accaduti, le quote ricalcolate, con riferimento a ciascun esito pronosticato, sono pari alla quota cronologicamente più vicina all’estremo inferiore dell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j). In caso di più quote rilevate allo stesso istante si procede al calcolo della media delle stesse; b) se la prova documentale fornisce evidenza di un ritardo nella conoscenza degli eventi accaduti, le quote ricalcolate sono pari al valore medio ponderato calcolato per ciascun esito. Per ciascun esito, le quote oggetto di rilevazione per il calcolo del valore medio ponderato sono la prima quota di ciascun concessionario registrata a totalizzatore nazionale nell’intervallo di tempo che va dall’estremo superiore dell’intervallo di tempo comunicato dal concessionario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), e i 10 minuti successivi. Qualora per uno o più degli esiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), escluso l’esito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), non sia registrata alcuna quota, rimane valida la quota registrata al totalizzatore nazionale. ADM, operando direttamente sul totalizzatore nazionale e utilizzando le quote ricalcolate ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a ricalcolare, nell’intervallo di tempo comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera j), l’importo della vincita di ciascuna ricevuta di partecipazione registrata al totalizzatore nazionale, con esclusione delle ricevute di partecipazione contenenti, per l’esito comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), quote diverse da quella comunicata sempre ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h).