Sapar: “Riapertura termini Rottamazione quater, domande entro il 30 aprile 2025”

Per effetto della conversione in legge del Decreto c.d. “Milleproroghe” è possibile, per i contribuenti che siano decaduti dalla c.d. “Rottamazione quater”, presentare domanda per essere riammessi al beneficio in questione. E’ quanto comunicato dall’associazione Sapar.

Ecco alcune faq esplicative:

A quali debiti si riferisce la riapertura dei termini?

Ai carichi affidati all’Agente per la riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.

Non sono ricompresi nel beneficio in questione i carichi relativi a:

a)le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Entro quando deve essere presentata la domanda?

La domanda deve essere presentata entro il 30 Aprile 2025 solo on line (sul sito dell’Agenzia  delle Entrate accedendo con le proprie credenziali in area riservata o compilando l’apposito form in area pubblica) e secondo la modulistica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e può riguardare solo i debiti già oggetto della rottamazione quater.

A quali debiti si riferisce la riapertura dei termini?

La riapertura dei termini va a beneficio di coloro che abbiano omesso il pagamento anche di solo una delle rate (dalla prima alla sesta) di cui alla rottamazione quater o che abbiano effettuato il versamento in modo insufficiente o tardivo (fino al 31/12/2024). Nella domanda possono essere inseriti solo i debiti già oggetto della “rottamazione quater”.

In quante rate è possibile pagare?

Il versamento delle somme dovute può avvenire alternativamente in unica soluzione, entro il 31 Luglio 2025, oppure in massimo dieci rate consecutive di pari importo con scadenza 31 Luglio 2025, 30 Novembre 2025, 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Novembre 2026 e 2027.

Alle somme dovute saranno applicati gli interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° Novembre 2023.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda?

L’ammontare complessivo delle somme dovute e l’importo delle singole rate verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 Giugno 2025 qualora ricorrano i presupposti per la concessione del beneficio.

Dopo la presentazione della domanda possono essere avviate o proseguite azioni esecutive?

In caso di presentazione della domanda di riammissione al beneficio a carico del debitore:

-non possono essere iscritti fermi amministrativi.

-non si possono intraprendere o proseguire procedure esecutive salvo quelle in cui si sia già avuto primo incanto con esito positivo.

In caso di concessione della rateizzazione cosa accade a eventuali precedenti rateizzazioni?

Sono sospesi fino al pagamento della prima o unica rata i termini di pagamento di eventuali precedenti rateizzazioni.

Dopo la presentazione della domanda cosa accade qualora siano in corso procedimenti giudiziari relativi ai debiti oggetto della rateizzazione?

Dal momento della presentazione della domanda sono sospesi i procedimenti giudiziari in corso inerenti i carichi oggetto della rateizzazione. In caso di decadenza dalla rateizzazione la sospensione cessa i suoi effetti. Il giudizio si estingue con il pagamento dell’intero debito.

La concessione della rateizzazione è preclusiva ai fini del rilascio del Durc?

La rateizzazione non è preclusiva ai fini del rilascio del Durc, il debitore non è considerato inadempiente ai fini di eventuali compensazioni con la Pubblica Amministrazione o per eventuali versamenti cui è obbligata la P.a.

In caso di concessione del beneficio cosa accade alle precedenti rateizzazioni?

Alla data del 31 Luglio 2025 le rateizzazioni precedentemente concesse relative a debiti già oggetto della “rottamazione quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato pagamento o di pagamento insufficiente o in ritardo cosa accade?

In caso di mancato pagamento o di pagamento insufficiente o di ritardo nel pagamento superiore a 5 giorni la rateizzazione perde effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto del debito.

Nel caso in cui ho pagato parte del debito oggetto della rottamazione quater tale importo viene defalcato dalle rate accordate in caso di riammissione al beneficio?

Sì.

cdn/AGIMEG