Entro il 31 Marzo 2025, salvo proroghe, tutte le imprese con sede legale in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, una polizza assicurativa per i danni causati a macchinari, attrezzature, fabbricati e terreni aziendali da eventi come alluvioni, frane, terremoti. E’ quanto comunicato dalla Sapar.
Sanzioni: in caso di mancata stipula della suddetta polizza tale inadempimento potrà essere valutato ai fini del mancato riconoscimento di agevolazioni, contributi e sussidi anche tra quelli previsti in occasione di eventi catastrofici (alluvioni, frane, terremoti).
I limiti di indennizzo riconosciuto sono i seguenti:
Somma assicurata fino a 1 milione di euro | limite pari alla somma assicurata, le parti possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile; |
Somma assicurata da 1 milione a 30 milioni di euro | limite non inferiore al 70% della somma assicurata, le parti possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile; |
Somma assicurata superiore a 30 milioni di euro (o per le imprese con fatturato superiore a 150 mln di euro e numero di dipendenti pari o superiore a 500) | limite stabilito dall’accordo tra le parti; |
Le polizze stipulate precedentemente devono adeguarsi alle previsioni di legge a partire dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste così come i danni derivanti da comportamenti attivi dell’uomo, i danni a terzi provocati dai beni assicurati ed i danni causati da atti di terrorismo, da tumulti o quelli relativi ad energia nucleare, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. cdn/AGIMEG