Dal 30 Giugno 2025 sarà necessario apporre il solo Qr code (unitamente al Rfid) sugli apparecchi comma 7 per non incorrere in sanzioni. E’ quanto si legge in una nota Sapar.
Apparecchi con nulla osta rilasciato a far data dal 20 Settembre 2023
In particolare la fine della coesistenza del Qr Code con il nulla osta cartaceo apposto sugli apparecchi riguarderà:
-gli apparecchi per i quali i titoli autorizzatori siano stati rilasciati a far data dal 20 Settembre 2023;
-gli apparecchi per i quali i titoli autorizzatori siano stati rilasciati a far data dal 30 giugno 2025;
Resta comunque l’obbligo per l’esercente di custodire l’originale (cartaceo o digitale) del nulla osta da esibire in caso di richiesta dell’autorità controllante.
Si specifica comunque che non è necessario ritirare i nulla osta dagli apparecchi su cui sono apposti in quanto la presenza del Qr Code è comunque sufficiente per non incorrere in sanzioni.
N.B. E’ da ritenere che anche in caso di apparecchio prodotto o importato prima del 20 Settembre 2023 per il quale però dopo tale data l’operatore abbia provveduto a stampare dal portale Adm il nulla osta in carta semplice e il Qr code a seguito di reinstallazione dell’apparecchio dopo la sospensione del nulla osta ai fini Isi, sia sufficiente a partire dal 30 Giugno p.v. l’apposizione del solo Qr code (e del Rfid) sull’apparecchio.
Apparecchi con nulla osta rilasciato ante 20 Settembre 2023 e nulla osta su carta filigranata
Per gli apparecchi per cui i titoli autorizzatori siano stati rilasciati precedentemente al 20 Settembre 2023 provvisti di nulla osta stampati su carta filigranata e ologrammata permane l’obbligo di apposizione degli stessi sugli apparecchi (anche senza Qr Code).
In caso di furto o smarrimento del nulla osta sarà comunque possibile apporre sull’apparecchio il Qr Code esibendo copia della denuncia di furto o smarrimento oltre a copia del nulla osta.
Le sanzioni
La mancata apposizione del Qr Code è parificata alla mancata apposizione dei nulla osta con applicazione della sanzione di cui all’art.110 comma 9 lett.f del Tulps da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. cdn/AGIMEG