Home Attualità Sanzione RIES: Giudice di Pace di Cagliari annulla ordinanza ADM e accoglie ricorso dello Studio Giacobbe. “Il concessionario non è responsabile”. La sentenza integrale

Sanzione RIES: Giudice di Pace di Cagliari annulla ordinanza ADM e accoglie ricorso dello Studio Giacobbe. “Il concessionario non è responsabile”. La sentenza integrale

TribunaleTribunale

Con sentenza pubblicata il 29 giugno 2025, il Giudice di Pace di Cagliari ha annullato un’Ordinanza-Ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, che irrogava una sanzione amministrativa di 10.000 euro nei confronti di un Concessionario di Stato per il gioco lecito; ciò rappresenta un precedente significativo per questo genere di contestazioni.

“La circostanza dirimente, come indicato dalla difesa del ricorrente, è stata l’assenza di prova sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, requisito indispensabile ai sensi dell’art. 3 della L. n. 689/1981. La violazione contestata, poi, riguardava l’art. 1, comma 533, della L. n. 266/2005, che punisce il Concessionario di Stato che intrattiene rapporti contrattuali con soggetti non iscritti all’Albo RIES (D.D. di ADM 09.09.2011).

Il provvedimento annullato, in particolare, sanzionava il Concessionario in questione, ritenendo che lo stesso avesse intrattenuto rapporti con un punto vendita non iscritto al RIES dopo il subentro di un nuovo esercente. L’istruttoria ha tuttavia messo in luce che al momento della stipula del contratto il locale risultava regolarmente iscritto e che l’illecito è maturato successivamente, all’insaputa del Concessionario, senza alcuna comunicazione da parte del predetto punto vendita”, fa sapere lo Studio Legale Giacobbe Associati.

“La decisione riconosce che la sussistenza dell’elemento soggettivo – sia nella sua forma dolosa che colposa – deve essere concretamente dimostrata dall’Amministrazione; in poche parole, non basta che la violazione si verifichi, ma occorre provare la consapevolezza o la negligenza del destinatario dell’ordinanza.

Il giudice, infatti, ha osservato che il concessionario aveva adottato tutte le procedure di controllo previste dalla legge di settore, conservato la documentazione RIES iniziale e mantenuto tracciabilità dei flussi finanziari, mentre mancavano evidenze di inerzia colpevole dopo il cambio di titolarità: in simili circostanze, l’errore è stato qualificato come non imputabile alla sfera del Concessionario, facendo venir meno l’illecito amministrativo presupposto.

Si tratta di un risultato doppiamente positivo: non solo viene azzerata una sanzione pecuniaria non trascurabile, ma viene riaffermato che la responsabilità in materia di ordinanze-ingiunzioni segue il principio di colpevolezza, richiedendo la dimostrazione di un effettivo atteggiamento colpevole. Ciò costringe l’ente accertatore a un onere probatorio più rigoroso e, al contempo, premia le imprese che mantengono procedure di autoverifica e vigilano sui subentri degli esercenti.

La pronuncia si inserisce quindi all’interno di un orientamento ormai consolidato (richiamato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7885/2011 e con Ordinanza n. 285/2018): in mancanza di prova dell’elemento soggettivo l’azione sanzionatoria resta priva di fondamento e l’ordinanza-ingiunzione dev’essere dichiarata nulla”, conclude.

QUI la sentenza integrale.

cdn/AGIMEG

Exit mobile version