Il Salone Antiriciclaggio, che si è tenuto a Milano il 4 ottobre, è stato il luogo in cui si è avuto modo di parlare dell’approvazione, in seno alla Commissione VIII del Senato, dell’emendamento sul de-risking ingiustificato inflitto al comparto del gioco pubblico.
All’evento hanno partecipato esponenti del mondo finanziario e l’avvocato Geronimo Cardia, presidente dell’associazione Acadi, ha presentato due paper sul de-risking ingiustificato per gli operatori del gioco e sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche.
Nella relazione di Cardia sul de-risking delle banche viene sottolineato che “le problematiche che sono state registrate attengono essenzialmente al fatto che alcune banche, in sempre più numerose circostanze, evidenziano una dichiarata impossibilità di aprire i conti correnti ad operatori del gioco pubblico che si rivolgano loro a tale scopo per lo svolgimento delle proprie attività. In altre circostanze, alcune banche si sono spinte a precisare ad operatori già detentori di conti correnti (utilizzati per la gestione dei rapporti in ossequio alla normativa di riferimento oltre che in esecuzione dei contratti con i rispettivi danti causa) l’imminente decisione di procedere con la chiusura del rapporto”.
“A prescindere dalle peculiarità relative agli specifici casi, si assume che all’origine dei dinieghi possano esservi due ordini di questioni. Il primo potrebbe attenere alla presenza di vincoli ad erogare servizi nei confronti di determinati settori, tra cui quello dei giochi pubblici, rinvenibili nei codici etici di alcune banche. Il secondo potrebbe attenere a conseguenze derivanti dall’applicazione in concreto di norme, interpretazioni e procedure in materia di antiriciclaggio che in qualche modo imporrebbero alle banche l’attuazione di verifiche rafforzate nei confronti degli istanti del comparto del gioco pubblico, senza però tenere conto di tutta una serie di circostanze in materia di compliance invece previste dalla normativa di riferimento, ritualizzate da circolari, procedure e contratti, conosciute e conoscibili attraverso banche dati accessibili, oltre che rilevanti ai fini dell’apertura del rapporto di conto corrente”.
“Le misure – riporta il paper dello Studio Cardia – che rendono lo svolgimento del servizio stesso monitorato e presidiato in sostanzialmente tutti i suoi passaggi attengono sia al profilo soggettivo (i.e. identificazione dei soggetti operanti nel comparto), sia al profilo oggettivo (i.e. identificazione delle operazioni compiute dai soggetti), declinate in maniera differenziata per le diverse tipologie di verticali distributive del gioco pubblico. Ad esempio per alcune di esse (tra cui apparecchi ex art 110, comma 6, lettera b), Tulps, scommesse, bingo, online) è previsto che gli operatori si comportino sostanzialmente come le banche (i.e. destinatari del D.Lgs. 231/2007) quando operano con i propri fornitori e quando svolgano l’attività di erogazione del servizio. In particolare, tecnicamente gli obblighi antiriciclaggio gravano formalmente ex lege in capo ai concessionari delle verticali distributive richiamate e si ripercuotono su ciascuno dei soggetti della filiera affinché sia garantito il funzionamento di raccolta, selezione e segnalazione delle operazioni ritenute sospette. Ciò è specificamente previsto nell’ambito della sezione dedicata agli operatori del comparto del gioco pubblico del cosiddetto decalogo”.
“Per le verticali distributive del gioco pubblico ai cui concessionari di Stato è richiesto di implementare il sistema di controllo e presidio antiriciclaggio con processi e procedure specifiche (come detto VLT, Scommesse, Bingo, On Line), viene quindi a crearsi una filiera selezionata controllata anche sotto questo profilo che a sua volta diventa determinante poi nell’azione di contrasto al riciclaggio per le fasi di gioco”.
“In aggiunta agli adempimenti posti in capo si soggetti del comparto dalla normativa antiriciclaggio, va tenuto in considerazione che gli operatori del comparto di alcune verticali distributive del gioco pubblico sono tenuti ad essere iscritti ad albi pubblici gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, le anagrafiche complete degli operatori autorizzati si trovano sul cosiddetto elenco, operativo da tanti anni, cosiddetto RIES, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220″.
“Un’altra importate attività di verifica sul comparto del gioco è quella che viene svolta dai Comuni e dalle Questure ogni qualvolta l’operatore contrattualizzato dal concessionario ed iscritto al Ries si trovi di fronte all’esigenza di esercitare materialmente l’attività sul territorio. Il sistema di autorizzazioni articolate su base territoriale prevede infatti il coinvolgimento attivo sia degli uffici dei Comuni (ai quali gli operatori per esercitare l’attività nei propri esercizi generalisti o di gestione devono richiedere l’autorizzazione ex art. 86 del Tulps) sia degli uffici delle Questure (alle quali a quali gli operatori per esercitare l’attività nei propri esercizi dedicati al gioco pubblico devono richiedere l’autorizzazione ex art. 88 del Tulps)”.
“Un’altra importante normativa – sottolinea il paper di Cardia – che vede coinvolto in prima linea il comparto del gioco pubblico ed i suoi operatori tutti (dai concessionari direttamente obbligati, agli operatori della filiera gestori, gestori di sala, esercenti, a tutti i fornitori di ogni genere) è quella della cosiddetta tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (dalla quantificazione delle somme immesse dagli utenti con le giocate, ai dettagli delle spese sostenute anche dalla filiera), in considerazione degli adempimenti imposti anche al sistema concessorio dalla L. 136/2010, dal DL 98/2011 e dal DL 16/2012, analogamente a quanto previsto in capo ai soggetti che operano nel contesto degli appalti pubblici.
“Ed ancora, va ricordato che gli operatori del comparto del gioco e segnatamente della verticale distributiva delle scommesse sono impegnati quotidianamente nei controlli utili e nei rapporti informativi conseguenti relativi al contrasto al c.d. match fixing, consistente nel fenomeno della manipolazione dei risultati degli eventi sportivi da parte dei partecipanti, che – nelle scommesse regolamentate, registrate istantaneamente sui sistemi centrali dell’Agenzia Dogane e Monopoli – può emergere tramite il monitoraggio in tempo reale dei flussi di scommesse accettate nei punti vendita e nel gioco online”.
L’EBA è la l’Autorità Bancaria Europea e aveva anticipato di avere inserito tra i propri obiettivi quello di monitorare gli effetti dell’applicazione del cosiddetto de-risking. “Alla base della decisione di procedere con l’indagine vi era il fatto, pure bene evidenziato, che se è giusto che le imprese [i.e. le banche] non si assumano rischi che non sono in grado di gestire, l’allontanamento massivo di intere categorie di clienti può a sua volta dar luogo a seri rischi, compresi quelli relativi alla criminalità finanziaria”.
“Nel parere in particolare vengono messi in evidenza alcuni punti: (i) viene indicato chiaramente che, come detto, il de-risking, utile per tanti versi, può rilevarsi un limite laddove impedisca l’apertura o la gestione di conti correnti anche in casi in cui ciò non sia necessario; (ii) viene chiarito che “fornire l’accesso a prodotti e servizi finanziari almeno di base è un prerequisito per la partecipazione alla vita economica e sociale moderna e il de-risking, quando non è giustificato, può causare l’esclusione finanziaria di clienti legittimi. Può anche influenzare la concorrenza e la stabilità finanziaria”; (iii) viene fatto riferimento anche al caso del comparto del gioco pubblico; (iv) viene specificato che gli “orientamenti normativi su come gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, se applicati correttamente, dovrebbero contribuire a evitare il de-risking ingiustificato”; (v) viene declinata “una serie di misure [ulteriori] che le autorità competenti, la Commissione europea e i legislatori potrebbero adottare”.
“Gli strumenti per superare il problema adottati nelle varie giurisdizioni interessate, e che l’EBA ha raccolto a fattor comune, sono già uno spunto interessante e d’esempio per quanto possa intentarsi a livello nazionale per sbloccare la situazione attuale che affligge il comparto. La raccolta dell’esperienza dei territori è fondamentale e per questo l’EBA non perde occasione di invitare le autorità nazionali che ancora non abbiano proceduto in tal senso a verificare la portata effettiva del derisking ed eventuali relative distorsioni nella propria giurisdizione. L’EBA indica l’opportunità che si proceda con la predisposizione di linee guida dedicate che diano segnali univoci per cogliere l’effettivo grado di rischio di settori e le relative specificità e ciò, posto che “l’applicazione di un approccio basato sul rischio non impone alle imprese di rifiutare o interrompere relazioni d’affari con intere categorie di clienti che si ritiene presentino un elevato rischio (…), poiché il rischio associato alle singole relazioni d’affari può variare, anche all’interno. Un’altra leva suggerita dall’EBA è che sia fatto in modo che siano chiare le norme di riferimento per tutte le parti interessate”.
In definitiva la soluzione c’è anche per il comparto del gioco pubblico italiano. La ricostruzione del tema dunque non è complessa. Le Banche sono tenute a implementare e gestire un sistema di procedure per contribuire a contrastare il riciclaggio (art 8 direttiva UE 2015/848), nell’ambito delle quali è prevista la possibilità che si possa decidere di procedere con il cosiddetto de-risking, consistente appunto nella decisione di eliminare il rischio (non procedendo con l’operazione), piuttosto che di gestire il medesimo (procedendo ad esempio con la verifica rafforzata, il compimento dell’operazione ed il continuo monitoraggio). La stessa normativa consente di avere chiaro il fatto che “mentre decisioni di non stabilire o terminare relazioni d’affari, o di non effettuare una transazione, possono essere in linea con l’articolo 14, comma 4, della direttiva, il de-risking di intere categorie di clienti, senza la dovuta considerazione dei profili di rischio dei singoli clienti, può essere ingiustificato e segno di una gestione inefficace del rischio. Alle istituzioni di riferimento viene chiesto di mettere in campo ogni sforzo per riconoscere e rimuovere le cause degli impedimenti ad operare causati da de-risking ingiustificati.
“Ebbene, per la soluzione del problema denunziato dal comparto del gioco pubblico possono essere applicati molti degli strumenti proposti: (i) l’apertura di un dialogo tra le Istituzioni interessate al quale prendano parte le rappresentanze degli operatori ; (ii) l’attivazione anche su base stabile di uno strumento di confronto e studio dedicato (i.e. riunioni, forum, organi consultivi) tra Istituzioni e operatori per approfondire ed esplicitare le specificità che riguardano il settore, le ragioni dei derisking, la focalizzazione di quelle infondate e la proposizione di misure adeguate; (iii) la formulazione di linee guida per le banche per una sistemica valutazione del rischio nell’ambito di verifiche rafforzate consapevoli delle specificità del settore; (iv) l’eventuale formulazione di linee guida per il settore in materia di adempimenti antiriciclaggio finalizzate a rendere ancor più esplicito il lavoro posto in essere e da porre in essere; (v) la raccolta dalle Banche delle ragioni dei dinieghi raggruppate per categorie per vedere da vicino le possibili contromisure con la metodologia che assicuri che ciò non rappresenti una violazione delle norme di segretezza di riferimento”.
Ecco il paper integrale dello Studio Cardia. lp/AGIMEG