Il presidente della Regione Siciliana Sebastiano Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che “proroga fino al 10 settembre 2020 le Ordinanze n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020”. “L’efficacia delle misure di cui alle Ordinanze contingibili e urgenti n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020 del Presidente della Regione Siciliana è prorogata al 10 settembre 2020 compreso. Si applicano alle predette Ordinanze nn. 25 e 26 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, nonché le ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale adottate dallo Stato successivamente all’entrata in vigore della presente Ordinanza. All’articolo 1 – si legge nell’ordinanza -, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del 2 luglio 2020 è aggiunto: “è
ripristinata nella Regione Siciliana la possibilità di “bigliettazione a bordo mezzo” per gli esercenti di Trasporto pubblico locale di linea su gomma, urbano ed extraurbano”. Per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate si applicano: le c.d. Linee guida del 9 luglio 2020 e successive integrazioni e/o modificazioni; i decreti dell’Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali e dell’Assessore regionale del Turismo, adottati entrambi d’intesa con l’Assessore regionale per la Salute, in attuazione degli articoli 2 e 4 dell’Ordinanza n.25; le specifiche Linee guida regionali e successive integrazioni e/o modificazioni nei settori “sport di contatto, servizi per l’infanzia e discoteche”. Continuano, inoltre, ad avere efficacia le Circolari del Soggetto attuatore e le Circolari dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, interpretative ed attuative delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana prorogate. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente Ordinanza, con validità dall’1 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”, conclude. Nello specifico, l’ordinanza n. 25 del 13 giugno 2020 prevedeva tra le altre cose, a fare data dal 15 giugno 2020, l’apertura di sale giochi, scommesse e bingo seguendo le presenti linee guida: “Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. ▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. ▪ Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. ▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. ▪ Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. ▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. ▪ Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. ▪ I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. ▪ Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc). ▪ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. ▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”. cdn/AGIMEG