La Regione Lazio ha emesso una nuova ordinanza riguardante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. Nello specifico si legge nel testo dell’ordinanza: “Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività: a. a decorrere dal 1 settembre 2020 sono consentiti i Servizi educativi per l’infanzia (0 -36 mesi) che si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza. b. a decorrere dal 1 settembre 2020, così come disposto dalla lettera e) comma 6 dell’ art. 1 del DPCM del 7 agosto 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità,che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione di temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, potrà essere sottoposto specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato-tecnico Scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento. 2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio: a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza; b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. c. linee guida nazionali in materia di sanificazione”. Nessuna novità quindi per sale giochi, sale scommesse e sale bingo che continueranno a rispettare le seguenti Linee Guida: “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di
altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. Con riferimento alla rilevazione della temperatura dei clienti prima dell’accesso ai locali, si rimanda alle disposizioni specifiche a seconda dell’attività svolta. Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C. Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. Si usino, a tal fine, appositi strumenti di segnaletica (totem, adesivi sul pavimento, ecc …). Con riferimento al mantenimento del registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy, si faccia riferimento alle disposizioni specifiche più avanti riportate, a seconda della tipologia di attività. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. I clienti non devono sostare nei locali più del tempo necessario. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. I clienti devono indossare la mascherina negli ambienti al chiuso, nonché all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. È necessario assicurare pulizia e disinfezione costante delle superfici (anche dei giochi) a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, monitor touch-screen, tablet, Betting Terminal, prenotatori, sedute, dispositivi di pagamento, ecc…), quindi dopo ogni utilizzo. È obbligatoria la pulizia e disinfezione quotidiana della postazione di lavoro con appositi prodotti igienizzanti: o prima di iniziare a lavorare; al termine della giornata lavorativa; o più volte durante la giornata ove la postazione sia stata a contatto con più soggetti. Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Fermo restando il rispetto e l’applicazione delle precedenti indicazioni, di seguito si riportano – ad integrazione – le ulteriori specifiche prescrizioni a seconda della tipologia di attività: SALE SCOMMESSE: potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; al fine di evitare assembramenti, all’interno dei locali è fatto divieto di assistere alle competizioni sportive e/o alle comunicazioni sui monitor; per l’uso dei totem e della strumentazione touch-screen, il gestore della sala scommesse deve mettere a disposizione dei clienti i guanti monouso; è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani; è necessario contingentare l’accesso agli spazi comuni, per il mantenimento del distanziamento interpersonale tra i clienti, mediante opportuna segnaletica a terra e/o comunque strumenti adeguati a tale finalità. SALE BINGO: deve essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; provvedere ad una pulizia e disinfezione costante delle postazioni ove si gioca e delle aree comuni e comunque ad ogni cambio cliente; deve essere mantenuto un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy; è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani; è necessario contingentare l’accesso agli spazi comuni, per il mantenimento del distanziamento interpersonale tra i clienti, mediante opportuna segnaletica a terra e/o comunque strumenti adeguati a tale finalità; possono essere utilizzati divisori in plexiglass tra le sedute. SALE SLOT – SALE GIOCHI: deve essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; deve essere mantenuto un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy; provvedere ad una pulizia e disinfezione costante delle postazioni ove si gioca e delle aree comuni e comunque ad ogni cambio cliente; gli apparecchi di gioco devono essere posizionati affinché vi sia almeno un metro di separazione tra i clienti, ovvero possono essere utilizzati divisori in plexiglass; è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. è necessario contingentare l’accesso agli spazi comuni, per il mantenimento del distanziamento interpersonale tra i clienti, mediante opportuna segnaletica a terra e/o comunque strumenti adeguati a tale finalità; il gestore della sala deve mettere a disposizione dei clienti i guanti monouso”. Ecco il testo dell’ordinanza. cdn/AGIMEG