Home Attualità Sale scommesse, Consiglio di Stato: dopo oltre due anni e mezzo di chiusura non può considerarsi “già esistente”

Sale scommesse, Consiglio di Stato: dopo oltre due anni e mezzo di chiusura non può considerarsi “già esistente”

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Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata da Allstar contro Operbingo Italia, confermando, in questa fase del giudizio, gli effetti della sentenza del TAR Lazio n. 7667/2026. Al centro del contenzioso vi è la possibilità di qualificare come “sala da gioco già esistente” un’attività rimasta chiusa per oltre due anni e mezzo.

La decisione è contenuta nell’ordinanza pronunciata dalla Terza Sezione sul ricorso n. 5850/2026, deliberata nella camera di consiglio del 30 luglio 2026. Nel procedimento risultano coinvolti anche il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati dall’Avvocatura generale dello Stato.

Respinta la richiesta cautelare di Allstar

Allstar aveva impugnato la pronuncia del Tribunale amministrativo chiedendone la sospensione in attesa della decisione sul merito. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che, allo stato degli atti, non sussistessero i presupposti necessari per accogliere la domanda cautelare.

I giudici hanno condiviso, nell’ambito della valutazione preliminare propria di questa fase, l’impostazione seguita dal TAR: una sala scommesse rimasta inattiva per un periodo superiore a due anni e mezzo non può essere ricondotta alla categoria delle sale da gioco già esistenti prevista dall’articolo 11-bis della normativa regionale.

La prolungata chiusura dell’attività impedisce quindi, almeno in sede cautelare, di riconoscere alla sala il regime riservato agli esercizi già operativi.cassazione Tar tribunale giudicecassazione Tar tribunale giudice

Le altre questioni saranno esaminate nel merito

Il Consiglio di Stato ha precisato che le valutazioni relative al rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa regionale, compresi quelli richiamati dall’articolo 4, comma 1, lettera a), potranno eventualmente essere approfondite durante il giudizio di merito.

L’ordinanza chiarisce inoltre che, qualora il pericolo di un danno grave e irreparabile dovesse derivare dall’adozione di nuovi provvedimenti da parte della Pubblica amministrazione, la tutela dovrà essere richiesta impugnando direttamente tali atti.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta da Allstar. Le spese relative a questa fase del procedimento sono state integralmente compensate tra le parti. lp/AGIMEG

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