Sale giochi, distanziometro: Consiglio di Stato ordina una verifica, a carico dell’ADM regionale, dell’effetto espulsivo nel Comune di Forlì

La società Romagna Giochi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale dell’Emilia-Romagna che aveva confermato la legittimità dell’ordinanza di chiusura di un suo esercizio di gioco a Forlì poiché non rispettava la distanza minima da un cosiddetto ‘luogo sensibile’.

La questione – sollevata dalla società ricorrente difesa dall’avvocato Gianfranco Fiorentini – riguarda la gestione di sale giochi nel territorio del Comune di Forlì che ha vietato le aperture di locali dedicati al gioco lecito nonché la conduzione di sale gioco e sale scommesse in esercizio che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad una serie di luoghi definiti sensibili.

Secondo i giudici di Palazzo Spada “al fine di verificare l’eventuale effetto preclusivo dell’attività del gioco lecito nel territorio comunale per gli esercizi in essere è necessario un accertamento in concreto, in considerazione della delicatezza dei valori coinvolti, costituzionalmente rilevanti, relativi da un lato alla tutela della salute e, dall’altro, all’esercizio delle attività economiche”.

“La violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche ove l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico-edilizie, secondo una valutazione che, parimenti, si ritiene debba svolgersi in concreto”.

Pertanto la verifica è stata assegnata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione territoriale Emilia Romagna – Marche, che avrà facoltà di delega interna. Il verificatore dovrà: individuare l’attività effettivamente svolta dall’appellante (sala giochi/Vlt) ed i relativi titoli autorizzatori; in considerazione della conformazione e della disciplina urbanistica del Comune di Forlì verificare se l’attuazione della richiamata delibera della Giunta comunale relativa alla delocalizzazione delle sale da gioco sia realizzabile in concreto, sulla base degli edifici idonei o degli spazi necessari per una nuova realizzazione; la percentuale di territorio comunale disponibile al reinsediamento di sale giochi e sale scommesse od all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art.110, comma 6, r.d. n. 773/1931, e se detta percentuale è idonea a soddisfare le esigenze di reinsediamento di tutte le attività autorizzate ricadenti nel divieto di cui alla citata delibera della Giunta comunale in relazione alle prescrizioni circa la distanza dai luoghi sensibili; se l’attività degli esercizi in questione nelle citate sottozone T1.3, a seguito della delocalizzazione, sia economicamente sostenibile, secondo gli ordinari criteri di redditività del capitale investito su detta attività, anche nelle ipotesi in cui la stessa attività risulti potenzialmente inferiore a quella in atto svolta, come ufficialmente risultante.

Dunque, la decisione finale sulla questione è stata rimandata all’esito della verificazione a cui farà seguito un decreto presidenziale con cui verrà fissata la data dell’udienza pubblica. ac/AGIMEG