Sala giochi ritrovo di pregiudicati a Portici, Consiglio di Stato conferma chiusura: “Misura non ha natura sanzionatoria, ma scopo preventivo”

Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da una società titolare di una sala giochi e scommesse contro la Questura di Napoli, che aveva sospeso per sette giorni l’attività nel Comune di Portici.

“A seguito di ripetuti controlli presso il locale della società ricorrente nel periodo 18 marzo – 13 settembre 2019 le forze dell’ordine hanno accertato la frequentazione dell’esercizio da parte di clienti con pregiudizi penali”, “tanto da far diventare il locale come luogo abituale di ritrovo con ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Il TAR aveva respinto il ricorso della società “richiamando la costante giurisprudenza amministrativa relativa alla finalità precauzionale della misura adottata, diretta ad evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, prescindendo da qualunque responsabilità dell’esercente. Ha quindi ritenuto che gli esiti dei controlli avevano evidenziato una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, e che la misura adottata” dovesse ritenersi legittima.

A tale sentenza ha fatto seguito l’appello della società al Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità della chiusura.

Per il Consiglio di Stato, “il provvedimento di sospensione si fonda su solide basi: nel locale della società ricorrente, a seguito di controlli effettuati per un semestre nell’anno 2019, sono stati rinvenuti 21 soggetti pregiudicati per reati gravi; in precedenza nello stesso locale erano accaduti fatti indicativi della presenza di soggetti socialmente pericolosi; i gravi episodi criminosi accaduti negli anni 2017 e 2018 vanno considerati in sinergia con i controlli eseguiti nell’anno 2019 all’esito dei quali è stata accertata la frequentazione della sala giochi da parte di soggetti gravati da gravi precedenti penali e di polizia”.

Inoltre, “la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione, essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività”. “Quanto alla condizione normativa della presenza di “persone pregiudicate o pericolose”, tale qualificazione può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative che hanno interessato tali persone. Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli”, si legge nella sentenza.

Secondo il Consiglio di Stato la misura adottata dalla Questura non presenta vizi né di travisamento dei fatti, né di difetto di istruttoria, né tantomeno di carenza di motivazione. La misura adottata supera il vaglio di proporzionalità e di ragionevolezza in ragione delle circostanze emerse in sede istruttoria; “quanto alla condotta del titolare della sala giochi la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non sia richiesta alcuna responsabilità in capo all’esercente l’attività commerciale trattandosi di una misura di prevenzione e non sanzionatoria. Neppure possono rinvenirsi problemi di “attualità” tenuto conto del breve intervallo di tempo trascorso tra i controlli e l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale”, conclude cdn/AGIMEG