Consiglio di Stato, Nessun risarcimento alla sala slot danneggiata dalle fasce orarie illegittime. Serve una prova concreta del danno

Niente risarcimento alla sala da gioco danneggiata dalle fasce orarie adottate dal comune di Verbania. Lo conferma in una sentenza il Consiglio di Stato – un primo no era arrivato dal Tar Piemonte – nonostante le fasce orarie adottate dal Comune fossero state dichiarate illegittime. Il Comune aveva adottato un regolamento per consentire l’orario di accensione delle slot e delle vlt solo tra le 15 e le 22, il Tar tuttavia ha annullato il provvedimento con una sentenza del 2011, poi passata in giudicato. A quel punto la sala ha avanzato una richiesta di risarcimento, chiedendo di essere indennizzata (per il periodo tra la presentazione del ricorso e la data della sentenza, quindi da febbraio 2008, e maggio 2011) per l’orario ridotto che illegittimamente era stata costretta a osservare. Il Consiglio di Stato però conferma l’orientamento del Tar, e in particolare il fatto che la sala non abbia finito prove sufficienti a dimostrare il danno subito. In sostanza la ricorrente ha infatti depositato una relazione in cui ha diviso gli incassi conseguiti quotidianamente per le ore di apertura consentite, e ha poi moltiplicato il risultato per l’orario pieno. Per i giudici amministrativi tuttavia questa operazione non dimostra “una concreta flessione di detti incassi nei diversi periodi”. La società invece avrebbe dovuto mostrare “gli incassi dei periodi antecedenti e successivi” all’adozione delle fasce orarie “che costituivano l’unico reale parametro di riferimento di qualsiasi ricostruzione volta a desumere i lamentati effetti negativi della restrizione oraria illegittimamente imposta dall’Amministrazione comunale”. Secondo il Consiglio di Stato, poi, il Tar non avrebbe nemmeno dovuto valutare il danno in via equitativa: come aveva già affermato lo stesso Consiglio di Stato, questo potere “‘presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili’, ancorché risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel preciso ammontare; mentre ‘non è possibile surrogare, in tal modo, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza’”. rg/AGIMEG