Niente risarcimento alla sala da gioco danneggiata dalle fasce orarie adottate dal comune di Verbania. Lo conferma in una sentenza il Consiglio di Stato – un primo no era arrivato dal Tar Piemonte – nonostante le fasce orarie adottate dal Comune fossero state dichiarate illegittime. Il Comune aveva adottato un regolamento per consentire l’orario di accensione delle slot e delle vlt solo tra le 15 e le 22, il Tar tuttavia ha annullato il provvedimento con una sentenza del 2011, poi passata in giudicato. A quel punto la sala ha avanzato una richiesta di risarcimento, chiedendo di essere indennizzata (per il periodo tra la presentazione del ricorso e la data della sentenza, quindi da febbraio 2008, e maggio 2011) per l’orario ridotto che illegittimamente era stata costretta a osservare. Il Consiglio di Stato però conferma l’orientamento del Tar, e in particolare il fatto che la sala non abbia finito prove sufficienti a dimostrare il danno subito. In sostanza la ricorrente ha infatti depositato una relazione in cui ha diviso gli incassi conseguiti quotidianamente per le ore di apertura consentite, e ha poi moltiplicato il risultato per l’orario pieno. Per i giudici amministrativi tuttavia questa operazione non dimostra “una concreta flessione di detti incassi nei diversi periodi”. La società invece avrebbe dovuto mostrare “gli incassi dei periodi antecedenti e successivi” all’adozione delle fasce orarie “che costituivano l’unico reale parametro di riferimento di qualsiasi ricostruzione volta a desumere i lamentati effetti negativi della restrizione oraria illegittimamente imposta dall’Amministrazione comunale”. Secondo il Consiglio di Stato, poi, il Tar non avrebbe nemmeno dovuto valutare il danno in via equitativa: come aveva già affermato lo stesso Consiglio di Stato, questo potere “‘presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili’, ancorché risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel preciso ammontare; mentre ‘non è possibile surrogare, in tal modo, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza’”. rg/AGIMEG