Tra le Osservazioni espresse dalla VI Commissione Finanze della Camera anche quella riguardante il divieto di skin sia per controllate sia per controllanti. Ecco il parere della Commissione nel dettaglio:
- integrare l’articolo 6, comma 5, lettera o), precisando che l’esclusione della possibilità per il concessionario di mettere il proprio sito internet a disposizione di soggetti terzi, si applichi anche qualora tali soggetti appartengano al medesimo gruppo societario e prevedendo l’obbligo per il medesimo concessionario di associare a ciascun sito o app di gioco il logo o marchio dell’azienda del concessionario;
- riformulare la lettera d) del comma 6, dell’articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di APP di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario. lp/AGIMEG