Riordino, dall’online al fisico: approvato il primo decreto sul gioco. Segnali positivi per il settore? di Roberto Fanelli

Torna una rubrica importante e molto seguita. “Fuorigioco” è un’approfondimento, sui temi più caldi e sensibili in materia di gioco pubblico, di Roberto Fanelli, Professore a contratto Unimarconi ed ex Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’approfondimento di questa settimana riguarda il riordino del mercato del gioco online, senza però trascurare la parte del gioco fisico.

Il decreto legislativo in materia di gioco online

L’approvazione in via definitiva da parte del Governo del decreto legislativo in materia di gioco online (dopo i pareri sostanzialmente positivi della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari) costituisce, senza ombra di dubbio, per una serie di ragioni, una ottima notizia per il comparto.

In primo luogo, dopo anni di “indifferenza” e inerzia, il Governo interviene in modo “positivo” sul settore, per giunta con un primo schema di decreto delegato nell’ambito della riforma fiscale, di cui alla legge di delega n.111/2023, che rappresenta, come confermato in questi giorni, uno dei punti qualificanti del programma di Governo.

La decisione governativa, quindi, dopo tanti anni di “ostracismo” politico, sia da sinistra sia da destra, mostra che il Decisore ha (finalmente) maturato una certa considerazione per un settore industriale che, ogni anno, produce gettito (oltre 11,5 miliardi nel 2023) e posti di lavoro (la CGIA di Mestre, nel rapporto di luglio 2023 commissionato da “A.STRO. intrattenimento 2007”, ha calcolato che nel solo comparto degli apparecchi, costituito da oltre 53 mila imprese, gli “occupati sostenuti dal sistema AWP-VLT a fine 2022” erano circa 45 mila, senza conteggiare gli occupati dei concessionari).

Il secondo aspetto che va salutato con favore – a prescindere, per il momento, dal  “merito” – è il segnale che sta ricominciando la stagione delle GareGambling Scommesse sportive online pubbliche per l’assegnazione delle concessioni di gioco. Nell’ultima versione dello schema di decreto legislativo fatto circolare prima del Consiglio dei Ministri di approvazione, si parla della gara per i giochi online, il cui bando deve essere pubblicato “senza indugio, dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformità” in modo da assicurare l’assegnazione delle concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2024, “in ogni caso” entro tale data (art. 23, comma 3).

Lo stesso art. 23 dello schema di decreto prevede, inoltre, l’emanazione del bando di gara per l’attribuzione della concessione per il servizio del gioco del Lotto automatizzato e una disposizione, invero abbastanza “curiosa”, relativa alla pubblicazione “senza indugio” di avvisi di preinformazione per la futura gara per l’attribuzione della concessione delle lotterie istantanee (“c.d. “Gratta&Vinci”), in scadenza nel 2028.

Vi è, inoltre, un terzo aspetto che merita di essere messo in evidenza.

Trattandosi di un decreto che ha per oggetto principale il riordino dei giochi a distanza – seppure contenente norme generali che costituiscono il “quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia” (così l’art. 1, comma 1), ivi compresi, quindi, i giochi su rete fisica – il provvedimento prevede che “Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali” (come già detto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è comunque espressa sullo schema di decreto legislativo in esame, con un documento del 25 gennaio 2024, formulando una serie di osservazioni, dando comunque il via libera al provvedimento).

Poiché lo schema di decreto legislativo prevede l’indizione della gara per il servizio automatizzato del gioco del Lotto e, seppure con i termini sopra indicati, anche quella per il “Gratta&Vinci”, si potrebbe supporre che per il Governo – a conferma, per la verità, di quanto previsto dalla prevalente legislazione regionale e comunale – le leggi regionali e le delibere comunali su distanze e orari non sono applicabili al comparto dei giochi numerici e delle lotterie.

Il gioco fisico

Non vi è alcun dubbio che l’intero settore industriale del gioco pubblico sia in attesa dei prossimi passi che muoverà l’esecutivo sul fronte del gioco fisico (Apparecchi, Bingo, Scommesse) e all’atteggiamento che sarà assunto nell’ambito della Conferenza “Stato-Regioni/Enti locali” per definire la questione delle questioni, vale a dire regole uniforme e ragionevoli in tema, soprattutto, di distanze.

Basti pensare che il Consiglio di Stato, in sede consultiva (Parere obbligatorio sulla documentazione di gara per la concessione di diritti per la raccolta di scommesse – atto n. 01057/2019 del 4 aprile 2019, Sezione Prima n.Affare 00257/2019, Adunanza del 27 marzo 2019), ha espressamente affermato di non comprendere come i “diritti”, all’epoca previsti dalla procedura di gara, potessero “atterrare” sul territorio: “Non v’è dubbio sul fatto che uno dei punti problematici che sembrano emergere riguarda proprio il rapporto con i Comuni e la nota tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili”.

A tale sollecitazione il Governo (e il legislatore) non ha mai risposto. I presupposti perché una risposta arrivi, sembrano, finalmente, maturati. rf/AGIMEG