Riordino giochi online: ecco il testo integrale della memoria depositata da AGIC

L’AGIC (Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione) è intervenuta la scorsa settimana al Senato per l’audizione riguardante lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza ed ha depositato una memoria.

Ecco il testo integrale:

AGIC (Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione), nuova realtà associativa aderente a Confindustria nazionale, rappresenta le principali aziende concessionarie del settore del gioco pubblico e regolamentato in Italia, ne fanno parte International Game Technology (IGT), Lottomatica, Sisal Italia e Snaitech, che rappresentano complessivamente circa il 70% del mercato italiano del gioco legale e sono presenti nel nostro Paese con l’obiettivo di garantire una concreta e professionale rappresentanza del settore, valorizzando azioni e investimenti su legalità, sicurezza e responsabilità verso consumatori e comunità, valori da sempre al centro delle attività delle aziende aderenti e principi indispensabili per costruire una solida e moderna industria italiana del gioco. Visto il ruolo che l’associazione rappresenta nell’ambito del sistema di gestione e raccolta del gioco pubblico nel nostro Paese, si intende sottoporre alla Commissione Finanze le proprie considerazioni in merito all’atto del Governo n. 116 sottoposto a parere parlamentare. Nelle more del più complesso riordino delle reti di gioco fisico, condizionato all’indispensabile espletamento di una fase preventiva di confronto e concertazione con le Regioni e gli Enti Locali, il Governo si è determinato a procedere, nell’immediato e in esecuzione parziale della delega conferita con l’art. 15, legge 9 agosto 2023 , n. 111, con il riordino del comparto del gioco a distanza, anche al fine di poter promuovere, nel corso del 2024, la procedura per l’assegnazione dei nuovi titoli concessori evitando così proroghe delle vigenti concessioni, tutte in scadenza al prossimo 31.12.2024, in linea con le raccomandazioni provenienti dall’Unione Europea e con il principio indicato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza resa in data 16.03.2023 a definizione della causa C‑517/20 ovvero, in estrema sintesi, che l’attribuzione di concessioni sulla base di un nuovo bando di gara, senza procedere quindi con proroghe dei titoli concessori in essere, costituisce una misura meno restrittiva per le libertà fondamentali.

In considerazione di quanto fin qui esposto, risulta pertanto evidente di come l’attuale momento storico sia cruciale per il settore del gioco, proprio perchè la tanto attesa riforma del comparto, dopo molti anni di tentativi infruttuosi, sta finalmente vedendo la luce, a partire dal gioco online, il quale costituisce una verticale di estrema importanza rappresentando un segmento che negli ultimi anni ha fatto registrare, anche per effetto di un’accelerazione causata dal periodo pandemico, un trend in continua crescita. AGIC non può che accogliere dunque con favore l’impegno dimostrato dal Governo sulla riforma del settore e, in particolare, sul Decreto legislativo di riordino del gioco a distanza, il quale pone un’enfasi particolare su alcuni princìpi cardine già citati in precedenza, quali la tutela dei minori e la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, che rappresentano un faro per tutte le aziende aderenti all’associazione. In riferimento agli aspetti più tecnici, ci preme sottolineare come il corrispettivo una tantum che i concessionari dovranno versare, pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, sia adeguato agli obiettivi di finanza pubblica che si è posto il Governo, oltre ad essere in linea anche con alcuni paesi europei, come ad esempio la Grecia, dove il costo della licenza online è di 5 milioni ma con una durata di soli 7 anni e con una popolazione che rappresenta un quinto di quella italiana.

Ribadendo la totale condivisione dei princìpi e dei fini del Decreto legislativo in esame, nonché la condivisione dell’apparato generale del provvedimento, riteniamo comunque che possano essere introdotti degli interventi per meglio esplicitare, con maggior chiarezza, alcuni dettagli tecnici che rivestono però un’importanza fondamentale per una più efficace messa a terra della norma. Si segnala l’opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di (i) inquadrare correttamente il concetto di APP di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario; (ii) coordinare il testo della disposizione con quanto previsto nel successivo art. 5, comma 6, lett. o), prevedendo un espresso divieto per il Concessionario di mettere a disposizione il proprio sito web, la sua concessione e/o qualsiasi elemento di offerta di gioco, anche attraverso APP, a favore di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia,. In aggiunta a quanto sopra, fermo restando il divieto esplicito della cessione a terzi di cui all’art. 5, comma 6, lett. o), si segnala l’opportunità di integrare il testo con la previsione della possibilità per il concessionario di attivare un sito internet con dominio di primo livello nazionale con l’offerta completa del portafoglio giochi oggetto della concessione cui affiancare, su autorizzazione di ADM, un numero massimo di due siti verticali, sempre con dominio nazionale, esclusivamente dedicati ciascuno ai singoli prodotti di gioco prescelti, in analogia a quanto previsto per le APP.

Si ritiene inoltre utile suggerire di prevedere espressamente la c.d. “unicità del conto di gioco”, con ciò intendendo non solo la unicità del contratto di conto di gioco, già prevista dalla norma in commento, ma anche l’unicità del conto di gioco dal punto di vista della rendicontazione contabile riferita a ciascuna concessione affidata, con espresso divieto per il Concessionario di prevedere una sub-rendicontazione contabile associabile, per esempio, a ciascun APP oppure ad un secondo sito di gioco. Occorre infine prevedere una specifica attività di vigilanza e di controllo da parte dell’Amministrazione stessa, al fine di monitorare la corretta applicazione del provvedimento e garantire l’osservanza dei divieti ed obblighi derivanti dal dettato normativo, prevedendo apposite penali in caso di inadempimento.

cdn/AGIMEG