Prosegue in Parlamento l’esame del disegno di legge presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti riguardante le “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”, che proroga dal 29 agosto al 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Governo può presentare i decreti correttivi e integrativi alla Riforma Fiscale.
Il testo è stato assegnato alla VI Commissione (Finanze) della Camera. Previsto il parere delle Commissioni I Affari Costituzionale, II Giustizia, V Bilancio, X Attività Produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
“L’A.C. 2384, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”, all’esame della Camera dei deputati, si compone di un unico articolo. L’articolo 1, al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), novella l’articolo 1, commi 1 e 6, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione, prorogando il termine di scadenza della delega per l’attuazione della riforma fiscale al 31 dicembre 2025 e il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi al 31 dicembre 2027, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo. Il comma 1, lettera b), modifica il principio di delega di cui al numero 5) dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023, al fine di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d’impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente), prevedendo l’introduzione di un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il comma 1, lettera c), concerne infine l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, prevedendo l’uniformazione degli stessi, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria”, si legge nella documentazione per l’esame parlamentare del testo.
“Con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la delega all’adozione dei decreti attuativi della riforma fiscale. Tale legge consta di 23 articoli suddivisi in cinque titoli. Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega, nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello. Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP e un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia. Il Capo II concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali, mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi. Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso, mentre il Capo II concerne le sanzioni. Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione. Il Titolo V contiene le disposizioni finanziari e finali”, aggiunge.
Quindi, “l’articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 1) proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Al riguardo, si rammenta che il vigente articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 2023 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (29 agosto 2023), fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Si prevede, inoltre, che tali decreti legislativi debbano essere adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20 della legge medesima. Ad oggi, pertanto, il termine di delega scade il 29 agosto 2025. Conseguentemente lettera a), al numero 2), proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari su tali ultimi schemi scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente alla data del 31 dicembre 2027, sia prevista la proroga automatica di 90 giorni della delega medesima, ai sensi di quanto previsto al comma 4. Viene inoltre soppresso il riferimento, contenuto nel testo vigente, al comma 1. Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 6, della legge suddetta, nel testo vigente, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 (riferimento soppresso dalla presente disposizione) o 4. Sul punto, inoltre si ricorda che il comma 4 prevede che, qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente trenta e dieci giorni) scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai sopra citati commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni”. cdn/AGIMEG