Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un esercizio di Nepi contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando il provvedimento con cui ADM aveva disposto la cancellazione dal RIES dopo un controllo sulla presenza di una slot.
La vicenda riguarda una rivendita di tabacchi con attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande non alcoliche. Dopo un controllo, ADM aveva ritenuto che la SCIA presentata al SUAP del Comune di Nepi non fosse sufficiente a integrare il titolo richiesto dall’articolo 86 del TULPS per l’installazione di apparecchi da gioco.
Il nodo della SCIA
Secondo ADM, l’esercizio era qualificabile come semplice attività commerciale di vicinato non come attività idonea a consentire l’installazione dell’AWP. Da qui l’avvio del procedimento e poi la cancellazione dal RIES, ritenendo mancante un requisito essenziale. Il titolare dell’esercizio ha contestato questa impostazione, sostenendo che la SCIA non riguardasse soltanto la rivendita di tabacchi, ma anche la vendita di alimenti e bevande non alcoliche. Tale attività, secondo il ricorrente, sarebbe sufficiente a integrare il presupposto richiesto dall’articolo 86 TULPS.
Vendita di bevande e art. 86 TULPS
Il TAR ha condiviso la tesi del ricorrente. I giudici hanno ricordato che l’articolo 86 TULPS fa riferimento non solo alla somministrazione, ma anche agli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano bevande, comprese quelle non alcoliche.
Per il Tribunale, quindi, non è corretto limitare l’ambito della norma alle sole attività di somministrazione in senso stretto. Anche la vendita al minuto di bevande può rientrare nella disciplina, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un servizio assistito.
In questa prospettiva, una SCIA che abilita alla vendita di alimenti e bevande non alcoliche può svolgere la funzione autorizzatoria richiesta dall’articolo 86 TULPS.
ADM ha valutato l’attività in modo troppo formale
Il TAR ha censurato anche l’istruttoria svolta da ADM. Secondo i giudici, l’Agenzia si è concentrata in modo eccessivo sulla qualificazione formale dell’attività come rivendita di tabacchi, senza considerare adeguatamente la documentazione prodotta nel procedimento.
In particolare, il Comune di Nepi aveva attestato che la SCIA di subingresso abilitava anche alla vendita di alimenti e bevande non alcoliche.
Questo elemento, per il TAR, era decisivo e avrebbe dovuto essere valutato dall’Amministrazione. Secondo la sentenza, la corretta applicazione dell’articolo 86 TULPS richiede una valutazione sostanziale dell’attività effettivamente svolta, e non una lettura limitata alla sola qualificazione formale dell’esercizio.

La differenza con le scommesse
Il TAR ha richiamato anche il diverso regime previsto per la raccolta di scommesse. In quel caso, infatti, serve il titolo più stringente previsto dall’articolo 88 TULPS, perché si tratta di un’attività autonoma e diversa rispetto alla semplice installazione di apparecchi da intrattenimento.
Nel caso esaminato, invece, veniva in rilievo soltanto la presenza di un apparecchio AWP, e non un’attività di raccolta scommesse. Per questo non poteva applicarsi il regime autorizzatorio più gravoso previsto per le scommesse.
Ricorso accolto
Il TAR Lazio ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento di cancellazione dal RIES. mg/AGIMEG

