Riciclaggio, UIF: introdotte nuove categorie di segnalazioni di operazioni sospette effettuate all’estero in regime di libera prestazioni di servizi

La UIF, l’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, ha integrato il dominio della “categoria di segnalazione” di operazioni sospette con due nuovi codici di classificazione specifici (“005 – Cross-border report – ML”, per le segnalazioni attinenti al riciclaggio e “006 – Cross-border report – TF” per quelle relative al finanziamento del terrorismo), che dovranno essere utilizzati dagli intermediari finanziari italiani per la segnalazione di operazioni effettuate esclusivamente all’estero in regime di libera prestazione di servizi. E’ quanto rende noto l’UIF, ricordando che “l’art. 13 bis, comma 4, del d.lgs. 125/2019 prevede che la UIF trasmetta alle Financial Intelligence Unit (FIU) degli altri Stati membri le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano i rispettivi Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 51 della Direttiva UE/2018/843. La Piattaforma delle FIU ha, tra l’altro, individuato come segnalazioni oggetto di trasmissione quelle relative ad attività svolte in altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi (Cross-border report – XBR)”. Al fine di dare attuazione a tali previsioni, la UIF ha dunque integrato il dominio della “categoria di segnalazione” valorizzabile dai segnalanti con i due nuovi codici di classificazione specifici. “Restano ferme per tali segnalazioni – prosegue la UIF – tutte le regole dettate con Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, con le seguenti eccezioni: i nuovi codici si applicano a tutte le segnalazioni di operazioni sospette effettuate all’estero in regime di libera prestazione di servizi che attengono a sospetti di riciclaggio (categoria “005 – Cross-border report – ML”) o di terrorismo (categoria “006 – Cross-border report – TF”); le segnalazioni dovranno essere compilate in lingua inglese; alle stesse non dovranno essere allegati documenti”. cr/AGIMEG