Riccardi (Ministro Cooperazione): “Il Governo e il Parlamento hanno affrontato il fenomeno delle patologie correlate al gioco con grande tempestività e serietà”

Il Governo non ha mancato di intervenire con serietà sul problema del gioco patologico. Andrea Riccardi, ministro per la cooperazione internazionale e integrazione, non ha alcun problema ad elencare tutti gli interventi messi in atto negli ultimi mesi in materia di giochi e tutela del giocatore. “ Si ritiene – dice al Senato rispondendo ad una interrogazione parlamentare- che il Governo e il Parlamento abbiano affrontato il preoccupante fenomeno delle patologie correlate al gioco con vincita in denaro con grande tempestività e serietà ma, soprattutto, con grande sensibilità nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Mi auspico che l’entrata in vigore dell’intera disciplina dia un importante ed efficace contributo alla prevenzione, al contrasto ed alla cura della ludopatia” aggiunge.

E quindi passa ad elencare nel dettaglio tutte le novità introdotte a livello normativo dal governo Monti “La questione dei potenziali pericoli del gioco d’azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all’articolo 1, comma 70, ha introdotto nell’ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione.

Lo stesso decreto affidava, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi, al Ministero dell’economia e delle finanze ed all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l’avvio di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

La Commissione europea, nel libro verde avente ad oggetto lo studio del fenomeno del gioco compulsivo, ha evidenziato, in base agli studi effettuati da molti Stati membri, che le comunicazioni commerciali possono incitare gruppi particolarmente vulnerabili a causa o della loro situazione finanziaria (giocatori a basso reddito) o della loro inesperienza (in particolare i giovani adulti di età compresa tra 18 e 21 anni) e le persone che non sono consapevoli dei rischi connessi con il gioco d’azzardo problematico. È anche emerso che sono particolarmente vulnerabili soggetti con precedenti di dipendenza ad una sostanza chimica.

Anche il Parlamento europeo è intervenuto in materia, adottando una risoluzione tesa a stimolare contributi sugli strumenti normativi e tecnici che gli Stati membri utilizzano o potrebbero utilizzare per garantire la tutela dei consumatori e la salvaguardia dell’ordine pubblico o di altri interessi pubblici.

Il gioco d’azzardo patologico è stato, inoltre, oggetto di un’approfondita indagine conoscitiva condotta presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera.

In tale ambito è emersa chiaramente la necessità di un approccio integrato alla materia, che non si limiti a riconoscere il contenuto patologico di determinate forme di propensione al gioco, garantendo la presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale dei soggetti affetti da ludopatia, ma anche ad intervenire nel campo della prevenzione primaria attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro, sulla limitazione all’accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d’azzardo, particolarmente nelle scuole.

Nella seduta del 12 agosto 2012, la XII Commissione della Camera ha approvato il documento conclusivo dell’indagine, nel quale è stata evidenziata l’esigenza di disporre di una maggiore conoscenza dei dati ed è stata sottolineata l’opportunità di intervenire nel campo della pubblicità, di operare una limitazione dei giochi, di “sistematizzare” la cura della patologia del gioco d’azzardo mediante il riconoscimento e l’inserimento della patologia nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, di avviare un’operazione di trasparenza nelle procedure di concessione e di definire una legge.

Nel documento conclusivo, sono stati affrontati tutti i temi inerenti alla problematica, quali il quadro del fenomeno, l’evoluzione e l’entità dello stesso, il profilo dei giocatori, gli aspetti sanitari e, tra questi, il ruolo della pubblicità.

Lo stesso documento ha, inoltre, evidenziato la necessità di una puntuale e rigorosa informazione diretta al giocatore, al fine di renderlo edotto sulla probabilità dì vincita per ogni giocata, nonché la sperimentazione di formule organizzative che prevedano l’accesso ai giochi esclusivamente con una card personale per autolimitare la spesa da impiegare nel gioco ed impedire l’accesso ai minori.

In più occasioni il Ministro ha dichiarato che, a suo avviso, la pratica del gioco con vincita in denaro deve essere prerogativa esclusivamente di soggetti maggiorenni e consapevoli dell’alea della vincita in relazione alla posta in gioco.

Già da tempo aveva dato mandato agli uffici di approfondire la questione e di formulare alcune proposte normative, da sottoporre alla valutazione delle altre amministrazioni coinvolte, per disciplinare e distinguere meglio le funzioni di governo e le competenze.

L’attenzione che la XII Commissione della Camera ha dedicato al fenomeno delle degenerazioni comportamentali nelle attività di gioco e le numerose proposte di legge all’attenzione del Parlamento hanno rafforzato l’intento di tutto il Governo di intervenire con urgenza nella materia.

La questione è stata, affrontata già con il disegno di legge “delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, che prevede la delega al Governo in materia di giochi pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 2012, attualmente all’esame del Parlamento.

Nell’ambito della delega venivano previste, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, specifiche disposizioni volte alla tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi ed al recupero dei soggetti interessati dal fenomeno della ludopatia.

Nel provvedimento, viene confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

Non essendosi celermente concluso l’iter parlamentare della legge delega, con il Ministro della salute e con gli altri colleghi del Governo, si è ritenuto che fosse necessario affrontare la problematica con urgenza, nell’ambito del decreto-legge n. 58 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 158 del 2012, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.

In considerazione della diffusione della sindrome da gioco con vincita di denaro, che sta acquistando in alcune fasce di popolazione un carattere epidemico, generando forti disagi di carattere socioeconomico e sanitario, viene previsto il riconoscimento della ludopatia quale patologia che caratterizza i soggetti affetti da dipendenza comportamentale dal gioco d’azzardo patologico, ai fini dell’aggiornamento delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario. Viene, altresì, stabilita un’equiparazione di tale patologia alle altre dipendenze, al fine di garantire il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità e l’appropriatezza delle cure.

Con lo stesso provvedimento sono state introdotte altre disposizioni urgenti in materia di misure di contrasto alla ludopatia. Esse consentono di soddisfare l’esigenza di uno specifico intervento su alcuni fondamentali aspetti dei corretti stili di vita, il cui mancato controllo genera patologie per una larga fascia di cittadini ed incremento di spesa per il Servizio sanitario nazionale.

In particolare, si interviene con una regolamentazione degli spot televisivi in determinate fasce orarie e nei programmi e nelle rappresentazioni rivolte ai minori.

Si prevede, altresì, il divieto di pubblicità in determinati luoghi protetti frequentati prevalentemente da minori, quali le sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori.

Sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro che incitino al gioco, ovvero ne esaltino la pratica, e quelli in cui vi sia la presenza di minori.

Nei messaggi devono, inoltre, essere presenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su quelli dei singoli concessionari dei giochi, nonché presso i punti di raccolta dei giochi.

Inoltre, viene stabilita l’entità delle sanzioni per la violazione dei divieti previsti, disponendo una sanzione di maggiore entità nel caso in cui essa avvenga in mancanza delle prescritte autorizzazioni o concessioni governative.

La nuova normativa mira a sottrarre le fasce più deboli della popolazione dall’influsso negativo del sistema pubblicitario che, invitando al gioco con scommesse con vincita in denaro, conduce le categorie più vulnerabili all’abuso di tale pratica.

Peraltro, nel corso dell’esame per la conversione, la Camera ha introdotto il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie conciate alla sindrome da gioco d’azzardo (GAP), come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Competente in merito alle attività di contestazione degli illeciti e di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981 è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con un’altra modifica introdotta dalla Camera viene previsto che il Ministero dell’istruzione, università e ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile, affinché gli istituti, nell’ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo.

Sono state inasprite le sanzioni concernenti il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni.

A tal fine, i giocatori devono essere identificati mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consenta la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (in precedenza da 500 a 1.000 euro).

Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni (in precedenza fino a 15 giorni). Inoltre, per i soggetti che nel corso di un triennio commettono 3 violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.

In base ad una norma aggiunta dalla Camera, il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche, volte a bloccare automaticamente l’accesso ai giochi per i minori, nonché ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

Viene previsto un piano annuale di controlli, predisposto dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con la Società italiana autori ed editori, la polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, consistente in almeno 10.000 verifiche, specificamente destinate al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco Amusement with prizes (AWP), cioè quegli apparecchi che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nelle aree e nelle sale con videoterminali o attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

Si prevede, inoltre, la possibilità di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte degli agenti di Polizia locale di violazioni in materia di giochi con vincite in denaro constatate nel corso della loro attività ordinaria.

È prevista anche una progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta di alcuni giochi, con riferimento ai punti prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto.

Viene prevista, infine, l’istituzione di un osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave” conclude Riccardi. mm/AGIMEG