Riapertura sale scommesse, CGSS: ecco la diffida inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: “DPCM discriminatorio e sproporzionato, esercizi dedicati alla raccolta delle scommesse sono idonei a garantire tutti i livelli di sicurezza”

La Confederazione Gestori Sale Scommesse (CGSS), quale Associazione di imprese operanti nel comparto dei giochi e delle scommesse, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ripamonti, ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute atto formale di contestazione avverso il DPCM 17.5.2020 che prolunga la chiusura delle sale scommesse. “Quanto al merito – si legge nell’estratto della memoria avverso il DPCM sulla sospensione delle sale scommesse – si è sostenuto quanto segue. Il DPCM del 16.5.2020, riguardo alle attività di sala scommesse (ovviamente autorizzate e munite dei titoli), è discriminatorio e sproporzionato, in quanto contrario a principi sanciti dalla Costituzione italiana e di cui agli artt. 3, 41, 97 Cost.; lo stesso DPCM è apodittico, infatti non è dato comprendere la reale motivazione, sotto il profilo delle esigenze sanitarie e di prevenzione COVID-19, che abbia indotto la Presidenza del Consiglio a disporre il mantenimento della sospensione delle attività di sale scommesse, laddove attività di diverso genere, non necessariamente inerenti a servizi essenziali ed implicanti certamente un maggior rischio contagio, siano state per converso autorizzate alla riapertura (ad esempio, esercizi di estetica, parrucchieri, bar e ristoranti, nei quali le stesse attività di cura della persona e di somministrazione di cibi e bevande contengono per loro stessa destinazione inevitabili controindicazioni ai fini della prevenzione dal virus COVID-19). Gli esercizi dedicati alla raccolta delle scommesse sono perfettamente idonei a garantire ampiamente tutti i livelli di sicurezza contemplati all’allegato 11 del DPCM in parola, se non altro per essere dedicate a pubblico maggiorenne e, come tale maggiormente consapevole dei comportamenti da tenere. Le attività di sale scommesse, infatti, sono perfettamente in grado di attuare il distanziamento interpersonale, il divieto di assembramenti, l’igiene degli ambienti e la frequenza della pulizia, l’areazione naturale con ricambio d’aria, l’accessibilità alla disinfezione delle mani, l’utilizzo di mascherine e guanti, il contingentamento degli accessi, anche in base alla metratura dei locali, l’informativa al pubblico finalizzata all’osservanza delle misure. Si è quindi sostenuto come, anche in considerazione della estrema gravità della situazione economico finanziaria delle attività imprenditoriali tutte, causata anche dal blocco totale pregresso, la determinazione immotivata circa la prosecuzione della inattività degli esercizi in questione non risponda ai canoni di adeguatezza e proporzionalità cui la Presidenza del Consiglio si sarebbe dovuta ispirare in osservanza dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge 16/05/2020 n. 33. Ed a ciò si aggiunga il carattere manifestamente discriminatorio della disposizione in contestazione, che inibisce la ripresa dell’attività a scapito degli esercizi dedicati alla raccolta di scommesse legali, rispetto alla riattivazione di attività diverse, non necessariamente connesse ad esigenze indifferibili e, come sopra detto, a maggior rischio contagio. Situazione, questa, che nel suo complesso viola, altresì, come già detto, i principi costituzionali sopra menzionati sotto il profilo della pari dignità (art.3), iniziativa economica (art.41), imparzialità della pubblica amministrazione (art.97). Si è, infine, rappresentato che il mantenimento della chiusura delle attività in argomento, oltre a procurare gravissimo od irreversibile danno alle aziende interessate, sia suscettibile di cagionare danno alle casse erariali per via della mancata raccolta delle scommesse sportive e virtuali, con conseguente versamento delle relative imposte e prelievi, con rischio di consentire alle attività abusive di gioco e scommessa, anche transfrontaliera ed in rete web, sovente gestita, come noto, dalla criminalità organizzata, di espandersi. In ragione di tutto quanto dedotto si è rivolto invito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare urgentemente la fattispecie inerente la attività in argomento ed emettere gli opportuni e conseguenti, nonché immediati, provvedimenti affinché, ben prima della data di scadenza del DPCM in epigrafe, venga consentita la riattivazione e riapertura degli esercizi de quibus, con la ripresa delle attività di raccolta scommesse legali, in forza dei rispettivi titoli autorizzatori e concessori. Eventualmente dettando, ove ritenute necessarie, ulteriori e più specifiche modalità finalizzate alla prevenzione da contagio COVID-19. In proposito sono state anche allegate “Linee guida anti-contagio”, specifiche per l’attività di sale scommesse ed in linea con il suddetto allegato 11, elaborate dalla Confederazione”. cr/AGIMEG