La revoca della concessione del Lotto per mancati versamenti mina il rapporto di fiducia tra amministrazione ed esercente e porta alla decadenza della concessione per la rivendita dei tabacchi. E’ quanto ha stabilito il Tar Sicilia. La vicenda ha origine nel 2016 quando il titolare di una ricevitoria – tabaccheria non ha versato per due settimane contabili consecutive i proventi del gioco del Lotto, omissione che ha portato alla revoca della concessione del Lotto. L’ammontare complessivo dovuto veniva quantificato in 27.580,40 euro. “Quale ulteriore conseguenza della citata revoca della concessione relativa al gioco del lotto, con provvedimento del 9 febbraio 2017 il competente Ufficio di Ragusa avviava la procedura di decadenza anche della concessione tabacchi. A detta dell’Ufficio la decadenza della concessione dei tabacchi doveva intendersi quale atto necessitato ed obbligatorio a seguito della revoca della concessione del lotto perché la norma faceva derivare dalla primigenia decadenza il venir meno del rapporto di fiducia che finiva per travolgere anche la seconda concessione”. Per i giudici “la decadenza deve ritenersi caratterizzata, nel caso di specie, da un prevalente profilo sanzionatorio e viene inflitta al soggetto ritenuto colpevole di un illecito amministrativo. Nel caso che ci occupa la sequenza procedimentale sarebbe pertanto caratterizzata dall’accertamento di un’unica condotta illegittima da cui deriverebbero il primo provvedimento, discrezionale, di revoca della concessione del lotto ed il secondo provvedimento, obbligatorio, di decadenza della concessione dei tabacchi”. Per questo motivo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso. lp/AGIMEG