Giochi, Tribunale UE: “Raccomandazione sul gioco online non è vincolante”. Respinto il ricorso del Belgio

Il Tribunale dell’Unione Europea dichiarato irricevibile e respinto il ricorso intentato dal Belgio contro  la raccomandazione 2014/478/UE che detta principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line. Il testo invita inoltre gli Stati membri a notificare alla Commissione (entro il 19 gennaio prossimo) le misure che hanno adottato, affinché Bruxelles valuti l’attuazione della raccomandazione stessa. E ancora invita gli Stati membri a raccogliere dati annuali attendibili a fini statistici sulle misure di protezione applicabili (come il numero dei conti di gioco aperti e chiusi, il numero dei giocatori autoesclusi, il numero di quelli con una patologia legata al gioco d’azzardo e le denunce dei giocatori); e sulle comunicazioni commerciali sulle violazioni dei principi, per categoria e per tipo. Secondo il Belgio – che poi ha raccolto l sostegno di Portogallo e Grecia, costituitisi in giudizio a sostegno della sua posizione – la raccomandazione, che in quanto tale non dovrebbe avere effetti vincolanti sugli Stati Membri, sarebbe in realtà una direttiva nascosta, che punta a armonizzare e a liberalizzare il mercato dei giochi d’azzardo online. Una tesi che il Tribunale dell’UE – nell’ordinanza pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale – respinge, sostenendo che sia frutto di una “lettura erronea”. Sebbene nella raccomandazione si riconosca che l’azione a livello dell’Unione incoraggi gli Stati membri “a garantire un livello elevato di protezione sui loro territori” e si puntualizzi che “un approccio più armonizzato potrebbe essere vantaggioso per gli operatori di servizi di giochi d’azzardo on line stabiliti nell’Unione che sempre più spesso sono intestatari di una molteplicità di licenze in diversi Stati membri”, il testo tuttavia “riconosce esplicitamente il potere regolamentare degli Stati membri in tale ambito”. Inoltre, “non enuncia alcuna regola né alcun principio inteso ad armonizzare e a liberalizzare tale mercato”. La raccomandazione – puntualizzano ancora i giudici – “è redatta sostanzialmente in termini non imperativi”. Nel testi infatti si fa ricorso a verbi al condizionale e a formule come “gli Stati membri sono invitati”: “siffatte formulazioni depongono chiaramente nel senso che il contenuto della raccomandazione controversa non è destinato a produrre effetti giuridici obbligatori”. rg/AGIMEG