“Le limitazioni temporali introdotte dai Comuni hanno prodotto effetti?”, si legge nel rapporto “Le politiche di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico in Piemonte – L’evoluzione del fenomeno, l’attuazione della legge regionale 9/2016 e le attività del Piano Triennale”, presentato oggi in commissione congiunta terza, quarta e Legalità del Piemonte, che fotografa la situazione del fenomeno dopo l’applicazione della legge regionale di contrasto al gioco d’azzardo. “Gli studi condotti in Piemonte dall’Istituto di Fisiologia Clinica – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR) hanno evidenziato che nei Comuni con misure più restrittive, i volumi di gioco si sono ridotti in proporzione più rilevante rispetto ai Comuni che hanno adottato misure più permissive. Si tratta di circa 93 euro in meno per abitante rispetto a quello che si sarebbe osservato in assenza di limitazione oraria. Laddove le misure sono meno restrittive (consentono più di 10 ore al giorno di funzionamento) non si registra una differenza statisticamente significativa nei volumi di gioco”.
Gli interventi di carattere regolativo per ridurre l’offerta di gioco introdotti dalla legge regionale sono di due tipi: 1) limiti di spazio nella collocazione degli apparecchi e 2) limiti temporali all’esercizio del gioco. Per quanto riguarda il primo tipo di limiti, la legge vieta la collocazione degli apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie. Per quanto riguarda il secondo tipo di limiti, la legge stabilisce che siano i Comuni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della norma, a disporre di limitazioni temporali all’esercizio del gioco per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti ilocali pubblici od aperti al pubblico.
Per condurre l’indagine sono stati selezionati i Comuni piemontesi sopra i mille abitanti. Le evidenze raccolte al 14 maggio 2019 riguardano 403 Comuni (il 61% dei Comuni con più di mille abitanti) distribuiti come in Figura 5. Il 37% dei Comuni analizzati non ha adottato alcuna ordinanza, mentre i restanti Comuni si suddividono in proporzioni simili tra quelli che hanno adottato misure più restrittive (permettendo il funzionamento degli apparecchi per un massimo di 10 ore al giorno) e quelli che, invece, hanno scelto di porre limitazioni meno severe (consentendo più di 10 ore al giorno di funzionamento). L’indagine ha inoltre evidenziato che, rispetto ai Comuni che non hanno approvato alcuna ordinanza, solo quelli che hanno ridotto l’orario di funzionamento a meno di 10 ore sembrano aver registrato una riduzione significativa della raccolta da gioco d’azzardo totale e della raccolta da apparecchi. I Comuni che hanno ridotto l’orario permettendo comunque un funzionamento con limiti superiori alle 10 ore invece, seppur mostrino una riduzione di entrambe le raccolte, non sembrano aver ottenuto risultati significativi. Ciò sta ad indicare che rispetto agli effetti economici della riduzione dell’offerta di gioco tramite la restrizione oraria sul funzionamento degli apparecchi, i Comuni con ordinanze più restrittive hanno ottenuto risultati nettamente più significativi”. cr/AGIMEG