“La disciplina dei giochi pubblici è contenuta in numerose disposizioni legislative, ma, in merito al regime concessorio dei giochi e delle scommesse, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ha ritenuto di dover canalizzare le varie forme di gioco e scommessa in circuiti improntati ai principi della trasparenza, della tutela del consumatore e, più in generale, della legalità”. Lo ricorda il Report “Oltre le incertezze – Verso il riordino del gioco legale” realizzato da I-Com Istituto per la competitività.
“L’istituzione della gara per la riassegnazione delle concessioni era prevista entro il 30 giugno 2021: per le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1048, della legge numero 205 del 20173 e per la riassegnazione di concessioni degli apparecchi da intrattenimento e gioco a distanza secondo l’articolo 1, comma 727 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, termini poi da ultimo prorogati, in forza dell’articolo 69 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia)”.
“Tuttavia, le previsioni di legge in materia di indizione delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni nel campo delle scommesse, del bingo, degli apparecchi da intrattenimento e del gioco a distanza di cui sopra erano state effettuate in un contesto economico – finanziario completamente diverso, che non risultava né più attuale né sostenibile alla fine del 2020 a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria. A ciò si è aggiunto che, nel frattempo, non sono state risolte le criticità collegate alla proliferazione di leggi regionali in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili e alle regolamentazioni comunali sui loro orari”.
“Ciò ha reso sostanzialmente vana l’ipotesi di elaborazione di un bando di gara, trattandosi di una materia sensibile oggetto di forte attenzione da parte dell’opinione pubblica e che richiede una regolamentazione definitiva, in grado di contemperare i molteplici interessi che la riguardano”.
“Tutto questo ha di fatto portato a un intervento normativo di proroga del termine di scadenza di alcune concessioni del gioco pubblico, in attesa dell’indizione dei relativi bandi di gara. L’ADM ha dunque comunicato lo scorso 8 ottobre che, in forza della proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, le concessioni e i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica devono intendersi prorogati sino al 31 marzo 2022, in applicazione dell’articolo 103, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia)”.
“Tale nota ha fatto seguito, e dunque sostituito, la precedente nota R.U. numero 197901 del 16 giugno 20217, nella quale l’Agenzia comunicava che, dopo approfondimenti con l’ufficio legislativo finanze, si riteneva applicabile l’articolo 103 del Cura Italia e dunque le concessioni e i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica dovevano intendersi prorogati sino al 31 ottobre 2021. Quest’ultima norma ha esteso con una formula molto ampia la durata dei titoli abilitativi di qualsiasi tipo, con scadenza durante il periodo di emergenza, sino a tre mesi successivi alla cessazione dello stato stesso. Sempre secondo l’ADM questa interpretazione consente anche una tutela più completa delle ragioni erariali che altrimenti sarebbero gravemente penalizzate dall’interruzione della raccolta di gioco”. cr/AGIMEG