Relazione Agcom 2020, pres. Lasorella: “Innovativa la sanzione contro Google Ireland per violazione del divieto di pubblicità del gioco”

“Sotto altro profilo, l’Autorità, in applicazione da quanto previsto dal c.d. Decreto dignità, ha vigilato e sanzionato sulla pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo. Segnalo in particolare il procedimento contro Google Ireland, un procedimento molto innovativo per molti aspetti, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile e dei profili di responsabilità”. Lo ha detto Giacomo Lasorella, presidente dell’AGCOM, illustrando alla Camera la Relazione annuale delle attività svolte dall’Autorità.

Lasorella ha anche osservato che la pandemia di Covid ha anche accelerato il processo di digitalizzazione dell’Italia, “Ciò sta trasformando la natura stessa dei mercati delle comunicazioni e dell’informazione influenzandone i relativi assetti. Su questa materia vi sono ancora competenze puntuali e frammentarie, che la precedente consiliatura ha cercato di estendere anche attraverso una preziosa opera di interpretazione delle norme. Mi riferisco, in particolare, al settore del diritto d’autore, del contrasto al gioco d’azzardo, della classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, nonché all’hate speech e alle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Per quanto riguarda la sanzione a Google Irealnd, la Relazione ricorda che “le attività di monitoraggio svolte d’ufficio hanno fatto emergere in capo a Google Ireland una condotta che, all’esito della fase istruttoria (delibera n. 541/20/CONS), ha comportato l’irrogazione di una sanzione di 100.000,00 euro, per violazione dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Nel provvedimento assume particolare rilievo la circostanza per cui, relativamente ai servizi di indicizzazione e promozione online, in assenza di indicazioni specifiche nella fonte di rango primario, l’ambito di applicazione dell’art. 9 debba necessariamente essere individuato alla luce del consolidato principio di “destinazione del servizio” a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi. Ciò anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1150 che reca disposizioni in materia di motori di ricerca e che si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online”. lp/AGIMEG