Tra “gli interventi in materia di tutela dei consumatori e della legalità in rete dove, oltre alle consuete molteplici attività di vigilanza e sanzione esercitate nel periodo di riferimento sul fronte del divieto di secondary ticketing e di qualsiasi forma di pubblicità, con qualunque mezzo effettuata, del gioco d’azzardo, si ricordano soprattutto il varo del regolamento sulle video sharing platform, col quale si definiscono le procedure con cui l’Autorità, nei casi di urgenza, può limitare la circolazione online di particolari contenuti (che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale di minori, che incitino all’odio razziale, sessuale religioso o etnico, che offendano la dignità umana, o che non tutelino adeguatamente i consumatori), destinati al pubblico italiano, rivolgendo ordini alle piattaforme ospitanti anche nel caso in cui queste siano stabilite in un altro Paese membro”.
E’ quanto si legge nella Relazione sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Aggiornata al 30 aprile 2024) pubblicata al Senato.
“Nell’ambito delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie assegnate all’Autorità per il contrasto di condotte illecite online, particolare rilievo assume l’attività svolta in materia di secondary ticketing e di vigilanza sul rispetto del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro”, aggiunge.
“Sono altresì proseguite, nel periodo di riferimento, le attività di vigilanza e sanzionatorie in materia di divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/ 2018 (c.d. decreto Dignità). Numerosi, al riguardo, i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di alcune delle principali piattaforme digitali in relazione a grandi quantità di video ivi diffusi in violazione della normativa da parte di numerosi content creator, anche in questo caso grazie anche alla costante attività di supporto della Guardia di Finanza.
In particolare, sono stati conclusi due procedimenti avviati nei confronti di Google Ireland limited (delibere nn. 317/23/CONS e 50/24/ CONS) con sanzioni pari, rispettivamente, a 2 milioni e 250 mila euro e 450 mila euro per le violazioni commesse attraverso il servizio di condivisone di video “YouTube”.
È stato inoltre concluso un procedimento nei confronti della società Meta Platforms Ireland (delibera n. 331/23/CONS) con l’irrogazione di una sanzione pari a 5 milioni e 850 mila euro, per violazioni commesse attraverso il servizio di condivisione di video offerto da “Facebook” e con la delibera n. 37/24/CONS è stata sanzionata per 1.595.841,72 euro la società Top Ads LTD content creator, già destinataria di analogo provvedimento.
Parimenti, sono state sanzionate, per la prima volta in Italia, la società Twitch Interactive Germany GmbH società del gruppo Amazon (delibera n. 318/23/CONS), con una sanzione amministrativa pecuniaria di 900 mila euro per la violazione commessa attraverso il servizio di condivisione di video “Twitch” e la società Twitter International Unlimited Company (delibera n. 65/24/CONS) con una sanzione pari a 1 milione e 135 mila euro per la violazione commessa attraverso il servizio di condivisione di video offerto da “Twitter” (ora “X”). In tutti i casi, le piattaforme sono state altresì destinatarie di ordini specifici, volti a impedire il caricamento di nuovi contenuti in violazione delle disposizioni in argomento da parte dei medesimi content creators (c.d. notice & stay down).
Sempre con riferimento alle piattaforme di condivisione di contenuti online è stata adottato (delibera n. 316/23/CONS) un provvedimento di archiviazione nei confronti della società TikTok Technology limited. Nello stesso periodo è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa pecuniaria – per un totale di 103.291 euro – nei confronti della società Meta Platforms Ireland (delibera n. 204/23/CONS) per mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 1, comma 30 della legge n. 249/97.
Infine, facendo seguito alle segnalazioni ricevute, sono stati avviati due procedimenti (PROC 26-LS e PROC 29-LS) nei confronti, rispettivamente, di un’associazione di promozione locale e di un esercizio commerciale titolare di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (videolottery o slot machine, c.d. sale VLT/Slot). All’esito degli approfondimenti istruttori effettuati ambedue i procedimenti sono stati archiviati (delibere nn. 51/24/CONS e 68/24/CONS)”, continua.
“Le attività finalizzate al contrasto all’illegalità online, con particolare riferimento al divieto della pubblicità del gioco d’azzardo e al fenomeno del secondary ticketing, hanno registrato un significativo incremento del numero di procedimenti avviati, più che triplicati rispetto al precedente periodo di monitoraggio. Sette procedimenti sono stati chiusi con provvedimento di ordinanza-ingiunzione, per quattro è stata disposta l’archiviazione, mentre nessun procedimento è stato chiuso con oblazione. Sempre nel periodo di riferimento, risultano comminate sanzioni per un ammontare complessivo superiore ai 18 milioni di euro. Vale la pena sottolineare che, parallelamente alle attività legate al contrasto all’illegalità online, l’Autorità ha proseguito a sostenere specifiche iniziative e campagne informative per sensibilizzare gli utenti su un uso maggiormente consapevole della rete”, prosegue.
Totale sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e oblazioni (divieto pubblicità gioco d’azzardo): 116.700 euro nel 2020, 133.334 euro nel 2021, 2.477.800 euro nel 2022, 12.395.842 euro nel 2023.
“Al Gruppo Radiodiffusione ed Editoria, incardinato nel Nucleo Speciale Beni e Servizi del Comando Unità Speciali della Guardia di finanza, sono affidate specifiche attività nei settori dell’editoria, delle comunicazioni elettroniche e audiovisive, nonché dei servizi postali, in conformità alle normative vigenti e a quanto statuito nel vigente Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità e la Guardia di finanza. Il rapporto di collaborazione si è concretizzato nel fornire supporto sia nelle materie oggetto dell’accordo, sia nel settore dei servizi offerti tramite le piattaforme online, sottoposti recentemente all’attività di vigilanza svolta dall’Autorità. Rientrano in tale ambito le attività ispettive volte a contrastare sia il secondary ticketing illecito sia la pubblicità online di giochi e scommesse con vincite in denaro, che hanno consentito di individuare e sanzionare i responsabili di comportamenti illeciti rilevanti e reiterati. Inoltre, sono stati avviati percorsi di analisi di contesto, idonei ad assicurare un’azione di sorveglianza più incisiva”, specifica.
“Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha effettuato diverse attività di vigilanza e di controllo, anche di natura ispettiva, nei settori di competenza. Le attività – svolte con l’apporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e della sezione distaccata del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni – hanno interessato la tutela dei diritti dei consumatori, la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, il settore dei contenuti audiovisivi e radiofonici, il mercato degli operatori postali, il settore dei call center, il fenomeno del secondary ticketing, il divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro ex art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, la tutela del diritto d’autore, specialmente nella forma del live streaming illegale”, aggiunge.
“In tema di contrasto alla ludopatia online per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi d’azzardo ex art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018 (cd. “decreto Dignità”), e con specifico riferimento alle misure sanzionatorie adottate dall’Autorità, si richiama la sentenza del TAR del Lazio dell’8 settembre 2023, n. 13676, la quale ha accolto il ricorso promosso da un noto motore di ricerca volto all’annullamento della delibera di ordinanza ingiunzione n. 275/22/CONS, con cui la ricorrente è stata sanzionata dall’Autorità per la somma di euro 750.000 per la violazione delle suddette disposizioni, con contestuale ordine di rimozione dei contenuti vietati. Segnatamente, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso de quo in quanto «(…) va riconosciuta, anche nel caso di infrazione al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, l’esenzione da responsabilità degli hosting provider, quando questi si limitino alla messa a disposizione di uno spazio virtuale su cui gli utenti possono caricare i propri contenuti (ex art. 1, co. 5, lett. d) della Direttiva E-Commerce)». Ad avviso del Collegio le suddette previsioni «(…) costituiscono espressione di principi generali applicabili anche al caso di specie, in quanto individuano e delimitano la responsabilità degli operatori che prestano “servizi della società dell’informazione”[…] nel caso di specie dalla descrizione dell’illecito resta indimostrata una condotta consapevole e partecipativa (….) all’attività promozionale vietata, risultando invece la celere rimozione dalla piattaforma dei video contestati dall’Autorità resistente». Avverso la medesima sentenza questa Autorità ha promosso appello, con contestuale domanda cautelare. Con l’ordinanza n. 206/24 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’Autorità ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito”, ultima. cdn/AGIMEG