Il “Regolamento relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca” del Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva in Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 30 maggio.
“L’Agenzia delle dogane e dei monopoli puo’ revocare la concessione – si legge nel testo del decreto del MEF – per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.
“E’ corrisposto un indennizzo al concessionario, proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca”. Tale indennizzo è “corrisposto quando la revoca
e’ disposta entro i primi cinque anni dall’aggiudicazione della concessione, ovvero quando, pur intervenendo negli anni successivi, sono stati richiesti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei due anni precedenti, investimenti totali in materia di sicurezza del gioco, di adeguamenti tecnologici o di contrasto al gioco patologico, di importo superiore, nel totale, a quanto versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.
“L’indennizzo – aggiunge il testo – e’ corrisposto a condizione che il concessionario: a) ha provveduto a definire eventuali situazioni di debito nei confronti dello Stato derivanti dal pagamento delle imposte, dei canoni e delle altre somme dovute per legge; b) ha effettivamente realizzato gli investimenti richiesti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4″.
“Nei casi in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla revoca o alla decadenza della concessione e alla conseguente escussione delle garanzie poste a tutela degli adempimenti convenzionali e dei titolari dei conti di gioco, l’importo delle garanzie e’ utilizzato prioritariamente a ristoro del danno erariale, eventualmente creato dal concessionario e degli ulteriori danni eventualmente subiti dallo Stato a seguito dell’interruzione della raccolta, fatto salvo il recupero dell’eventuale maggior danno subito dallo Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al rimborso, anche parziale, delle somme presenti sui conti di gioco che i titolari non siano riusciti a prelevare, fino ad esaurimento dell’importo della polizza fideiussoria, attraverso un istituto bancario, appositamente individuato con procedura ad evidenza pubblica, e con oneri a carico delle polizze fideiussorie escusse, secondo le modalita’ definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, aggiunge.
Ecco il testo integrale del decreto:
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita’ di giuoco»; Visto l’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge»; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visto l’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l’articolo 12, commi 1 e 2 della l della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche’ il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia’ in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 15 concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111»; Visto l’articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, secondo cui «Con regolamento, di concerto con il Ministro dell’interno per i profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalita’ con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l’Agenzia puo’ assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.»; Ritenuto di doversi procedere a regolamentare i termini e le modalita’ per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e le condizioni e i limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; Acquisita la proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; Acquisito, per i profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, il concerto del Ministro dell’interno reso con nota prot. 9983 del 5 marzo 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 196/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione dell’11 marzo 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 11867 del 17 marzo 2025; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli puo’ revocare la concessione, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove intenda pronunciare la revoca della concessione ai sensi del comma 1, da avviso dell’avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il procedimento di revoca della concessione si conclude con l’emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.
Art. 2
Indennizzo al concessionario per la revoca della concessione
1. Qualora non vi siano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e’ corrisposto un indennizzo al concessionario, proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 e’ corrisposto quando la revoca e’ disposta entro i primi cinque anni dall’aggiudicazione della concessione, ovvero quando, pur intervenendo negli anni successivi, sono stati richiesti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei due anni precedenti, investimenti totali in materia di sicurezza del gioco, di adeguamenti tecnologici o di contrasto al gioco patologico, di importo superiore, nel totale, a quanto versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Non rientrano in tali investimenti gli importi spesi per migliorare la rete commerciale o la propria offerta di gioco al pubblico. L’indennizzo non e’ mai corrisposto quando la revoca e’ disposta in situazione di proroga della concessione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l’indennizzo e’ corrisposto a condizione che il concessionario: a) ha provveduto a definire eventuali situazioni di debito nei confronti dello Stato derivanti dal pagamento delle imposte, dei canoni e delle altre somme dovute per legge; b) ha effettivamente realizzato gli investimenti richiesti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. Non e’ dovuto alcun indennizzo quando, al momento della revoca della concessione, il margine netto, conseguito nel corso degli anni dal concessionario, inteso come differenza fra importo della raccolta di gioco e le vincite erogate, le relative imposte e le quote di prelievo ovvero come compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti a un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, e’ superiore al triplo della somma della quota di importo una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, relativa ai residui anni di concessione, del canone di concessione versato e delle spese di investimento effettuate dal concessionario. 5. L’importo dell’indennizzo, qualora dovuto ai sensi dei commi 2 e 3, tiene conto, in ragione degli anni rimanenti al termine della concessione, della quota, ripartita per anno, dell’importo versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nonche’ di una quota pari al 30 per cento della spesa per investimenti effettuata nel corso dei due anni precedenti alla revoca della concessione.
Art. 3
Decadenza dalla concessione
1. La convenzione di concessione o gli atti aggiuntivi alla stessa indicano puntualmente le cause e gli inadempimenti convenzionali che generano l’obbligo o la facolta’ per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare il provvedimento di decadenza dalla concessione, fatte salve le cause di decadenza previste dalla legge.
2. Ferma restando l’applicazione delle eventuali penali convenzionali collegate all’inadempimento da cui genera il procedimento di decadenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli da’ avviso dell’avvio del procedimento di decadenza al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il procedimento di decadenza dalla concessione si conclude con l’emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione della concessione a seguito di decadenza.
Art. 4
Escussione delle polizze fideiussorie
1. Le garanzie prevista dalle convenzioni di concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, sono a prima richiesta, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, lettera l) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2. Nei casi in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla revoca o alla decadenza della concessione e alla conseguente escussione delle garanzie poste a tutela degli adempimenti convenzionali e dei titolari dei conti di gioco, l’importo delle garanzie e’ utilizzato prioritariamente a ristoro del danno erariale, eventualmente creato dal concessionario e degli ulteriori danni eventualmente subiti dallo Stato a seguito dell’interruzione della raccolta, fatto salvo il recupero dell’eventuale maggior danno subito dallo Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al rimborso, anche parziale, delle somme presenti sui conti di gioco che i titolari non siano riusciti a prelevare, fino ad esaurimento dell’importo della polizza fideiussoria, attraverso un istituto bancario, appositamente individuato con procedura ad evidenza pubblica, e con oneri a carico delle polizze fideiussorie escusse, secondo le modalita’ definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Una quota pari all’1 per cento di tutte le polizze fideiussorie escusse nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un Fondo di riserva, istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da utilizzarsi per i rimborsi dei titolari di conti di gioco nel caso in cui le polizze fideiussorie all’uopo costituite siano insufficienti.
Art. 5
Rimozione delle cause di decadenza o revoca
1. Prima di adottare un provvedimento di decadenza o revoca, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando ve ne siano le condizioni, concede un termine al concessionario per la rimozione delle cause che determinano l’adozione del provvedimento.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta un provvedimento con cui concede un termine di 60 giorni per la rimozione delle cause di revoca o di decadenza, indicando le attivita’ da compiersi da parte del concessionario. Nel caso di oggettive difficolta’ a rimuovere le cause di revoca o di decadenza, l’Agenzia puo’ concedere un ulteriore termine di 60 giorni, su istanza di parte e previa presentazione da parte del concessionario di atti o documenti che dimostrino l’effettiva, seria e diligente volonta’ di adempiere del concessionario e gli ostacoli di fatto o di diritto incontrati nell’adempimento. Nel caso in cui le attivita’ di rimozione delle cause di revoca o di decadenza siano iniziate ma non terminate nel termine ulteriore concesso, su istanza del concessionario e previa ulteriore verifica da parte dell’Agenzia dell’effettiva, seria e diligente volonta’ di adempiere da parte del concessionario e’ possibile, in via straordinaria, concedere una seconda proroga del termine di ulteriori 60 giorni.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il concessionario abbia rimosso la causa di decadenza o di revoca, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di revoca o decadenza della concessione, con le modalita’ di cui agli articoli 2 e 4.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
cdn/AGIMEG