È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante il Regolamento recante disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza.
Nel testo viene definito l’ambito di applicazione, la tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali e metodologia di definizione delle penali, i criteri per l’individuazione della penale concretamente applicabile all’inadempimento, il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali.
Nello specifico il Regolamento si applica alle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Ecco il testo integrale:
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita’ di giuoco»; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche’ il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia’ in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 15, concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 9 agosto 2023, n. 111»;
Visto, in particolare, l’articolo 8, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che prevede l’inserimento, all’interno degli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, di clausole relative a penali contrattuali predisposte nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita’, non automaticita’, nonche’ di gradualita’ in funzione della gravita’ dell’inadempimento, tenendo conto di specifiche condizioni minime e prevedendo riduzioni dell’importo delle penali in caso di pronto adempimento da parte del concessionario;
Visto, altresi’, il successivo comma 3, del citato articolo 8 che affida ad un regolamento l’attuazione di dette disposizioni, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell’ambito di tale procedimento, nonche’ per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale; Acquisita la proposta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134/2025, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione del 25 febbraio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 8929 del 26 febbraio 2025;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Art. 2
Tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali e metodologia di definizione delle penali
1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici prevedono, in caso di inadempimento delle clausole convenzionali e di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nelle convenzioni stesse, l’applicazione di penali contrattuali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nel rispetto delle condizioni minime ivi previste, nonche’ dei principi di ragionevolezza, proporzionalita’, non automaticita’ e gradualita’, e in conformita’ al presente regolamento.
2. Il valore della penale e’ definito dagli schemi di convenzione in misura fissa per gli inadempimenti consistenti nella omissione di attivita’ obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione che comportano la sospensione della raccolta o nella violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di plurima reiterazione, la possibilita’ di adottare un provvedimento di decadenza.
3. Il valore della penale e’ definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attivita’ da svolgersi con tempestivita’ o per il mancato rispetto degli specifici termini convenzionali, che non comportano la sospensione della raccolta.
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravita’ dell’inadempimento, nonche’ della recidivita’ del comportamento del concessionario.
Art. 3
Criteri per l’individuazione della penale concretamente applicabile all’inadempimento
1. Ferma restando l’applicazione delle condizioni minime e delle riduzioni delle penali previste dall’articolo 8 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se la convenzione di concessione prevede un limite di valore minimo e massimo ai sensi dell’articolo 2, comma 4, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita’, non automaticita’, nonche’ di gradualita’ in funzione della gravita’ dell’inadempimento, determina l’importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa collegata all’evento e due componenti variabili, collegate alla gravita’ dell’inadempimento e alla recidivita’ della condotta del concessionario, secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all’evento;
b) applicazione di una quota della penale, fino al 30 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravita’ dell’inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l’incedere annuale della concessione;
c) applicazione di una quota della penale, fino al 70 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l’incedere della concessione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio, emergono fatti o elementi tali da attenuare la responsabilita’ del concessionario:
a) nei casi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, la penale puo’ essere applicata nella misura fissa, ridotta fino alla percentuale del 30 per cento;
b) nei casi di cui all’articolo 2, comma 4, la penale puo’ essere applicata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva.
Art. 4
Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’accertamento e alla contestazione degli inadempimenti convenzionali che generano una penale, entro i termini di prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 del codice civile.
2. L’accertamento e’ effettuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite:
a) analisi documentale, nel caso in cui l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni, certificazioni, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A., nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attivita’ o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all’uopo predisposti;
c) analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, nel caso in cui l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attivita’ o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, per le quali e’ necessaria la presentazione di specifici report tecnici da parte del concessionario.
3. Ai fini della contestazione dell’irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio, la rilevazione dei livelli di servizio e’ effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.A., in conformita’ a quanto previsto nell’atto di convenzione, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.a., sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario. Le modalita’ di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati della rilevazione dei livelli di servizio devono essere conoscibili dal concessionario.
4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica la contestazione al concessionario tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che il concessionario e’ tenuto a comunicare al momento della stipula della convenzione di concessione o, se modificato, a quello da ultimo comunicato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. La contestazione riporta:
a) i dati del concessionario;
b) le annualita’ a cui si riferisce l’inadempimento;
c) l’indicazione dell’inadempimento contestato, con riferimento all’articolo e al comma della convenzione di concessione in cui l’inadempimento e’ previsto;
d) una breve descrizione dell’inadempimento contestato;
e) l’importo della penale irrogabile;
f) l’indicazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni o documenti a discarico del procedimento.
6. Alla contestazione devono essere allegati elementi probatori, dati analitici e risultanze estratte dalle banche dati, dal sistema centralizzato e dal sistema del concessionario, individuati con le analisi di cui al comma 2, in modo da consentire al concessionario la completa ed esatta individuazione dell’evento che ha prodotto l’inadempimento.
7. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario puo’ richiedere di essere audito. L’audizione ha luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta. Resta fermo il termine di cui al comma 5, lettera f).
8. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, lettera f), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emette, entro il successivo termine di novanta giorni, il provvedimento di irrogazione della penale ovvero di accoglimento parziale o totale delle osservazioni, con conseguente rimodulazione dell’importo della penale o di archiviazione della contestazione.
9. Gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportano trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quanto gia’ previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
cdn/AGIMEG