Registro Ries, Tar Lazio: per chiedere l’iscrizione basta una sola licenza commerciale. Non ci sono conseguenze, se la seconda decade

Per chiedere l’iscrizione al registro Ries è necessario essere in possesso di almeno una licenza commerciale, e mantenerla per tutta la durata dell’iscrizione. Non ha ripercussioni sull’iscrizione, invece, il fatto che l’esercente abbia anche una seconda, ma poi la perda nel corso del periodo. E’ in sostanza quanto afferma il Tar Lazio accogliendo il ricorso intentato da un esercente di San Marco Argentano, Cosenza, contro la cancellazione dal registro Ries. Al momento del rinnovo, il titolare aveva dichiarato di essere in possesso sia della licenza ex 86 Tulps, sia della licenza relativa alla s.c.i.a. inoltrata al Comune. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tuttavia, aveva accertato che quest’ultima era stata “archiviata con esito negativo”, e aveva disposto la cancellazione dal Registro per dichiarazione non veritiera. Il Tar però osserva che per l’iscrizione è necessario avere solo una delle due licenze, e non entrambe: “il comma 533-bis dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 e il comma 4 dell’art. 11 del decreto direttoriale n. 31857 del 2011 collegano il beneficio dell’iscrizione nell’elenco al possesso di almeno una licenza commerciale come si evince chiaramente dalla previsione del 4 dell’art. 11 del decreto laddove prevede che “non comporta la cancellazione dall’elenco” la circostanza di chi essendo “titolare di più licenze” è decaduto, nel corso del rapporto, da una di queste ma “permanga quantomeno il possesso” dell’altra”. In altre parole, quindi, “è il possesso di almeno una licenza commerciale che costituisce il presupposto legittimante l’iscrizione nell’elenco, presupposto che deve sussistere al momento dell’iscrizione nell’elenco e persistere per tutto il periodo temporale in cui la stessa esplica i suoi effetti e quindi ciò in sede di prima iscrizione che dei successivi rinnovi della stessa”. Peraltro, sottolinea ancora il giudice, l’esercente nel caso di specie “ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva, di possedere una licenza commerciale”. lp/AGIMEG