Regione Piemonte, pubblicato in GU il Collegato: “Non possono accedere ed esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno subito condanne per reati legati al gioco”

“1. Dopo l’art. 10 della legge regionale 12  novembre  1999,  n.  28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio  in  Piemonte, in attuazione del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114)  e’ inserito il seguente:  «Art.  10-bis  (Requisiti  morali  per  l’accesso   e   l’esercizio dell’attivita’ di commercio su  area  pubblica).  –  1.  Non  possono accedere ed esercitare l’attivita’ di commercio su area pubblica: a)  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti   abituali, professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’  prevista  una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,  sempre  che  sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per  reati  contro  l’igiene  e  la  sanita’  pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del  codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due  o  piu’  condanne,   nel   quinquennio   precedente   all’inizio dell’esercizio dell’attivita’, per  delitti  di  frode,  previsti  da leggi  speciali,  in  materia  di  preparazione  e  commercio   degli alimenti;  f) coloro che sono sottoposti a una  delle  misure  previste  dal decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’  nuove  disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza. 2.   Non   possono   accedere   ed   esercitare   l’attivita’    di somministrazione di alimenti e bevande coloro che  si  trovano  nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza  passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita’  pubblica  e il buon costume, per delitti commessi in stato di  ubriachezza  o  in stato di intossicazione da stupefacenti,  per  reati  concernenti  la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonche’ per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell’attivita’, ai sensi  del  comma  1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane  per  la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’  stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell’attivita’ non si  applica  qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la  sospensione condizionale della pena,  sempre  che  non  intervengano  circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.  5. In caso di societa’,  associazioni  od  organismi  collettivi  i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attivita’  e  da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma  3  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252  (Regolamento recante norme per la semplificazione  dei  procedimenti  relativi  al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2  devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attivita’ commerciale.»”. E’ quanto si legge nel testo della Legge Regionale del Piemonte del 9 luglio 2020, n. 15 Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni. cdn/AGIMEG