Regione Liguria, è stata presentata oggi per l’esame in Commissione salute e sicurezza sociale la proposta di legge “Modificazioni alla legge regionale 30 aprile 2012 n. 18 ‘Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo e patologico”, da parte dei consiglieri PD-Articolo 1 Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale e Armando Sanna.
“RELAZIONE
Si è ritenuto doveroso modificare la Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 18 innanzitutto per inserire la attuale definizione del DGA che dal 2013 ha modificato la precedente definizione del GAP. Per fare un po’ di storia e comprendere l’importanza di questo cambiamento ricordiamo che solo nel 1977 il gioco d’azzardo patologico è comparso nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9) e nel 1980 è stato inserito nella sezione dei “Disturbi del controllo degli impulsi non altrimenti classificati” del DSM-III. La quarta edizione del DSM definisce il gioco d’azzardo patologico come caratterizzato da un comportamento persistente e ricorrente non funzionale (1994). Nella quinta edizione del DSM (2013), pubblicata nel maggio del 2013, la denominazione viene modificata da gioco d’azzardo patologico (GAP) a DGA . Il Manuale elimina qualsiasi distinzione tra diagnosi di abuso e dipendenza da sostanze per unificarla in una sindrome alla quale viene assegnato un gradiente di gravità sulla base del numero di criteri che sono soddisfatti nello specifico quadro clinico. Con il DSM-5 si abbandona la classificazione multiassiale, adottando un’ottica dimensionale, con l’intento di ridurre i falsi negativi e aumentare il numero di soggetti diagnosticabili come affetti da disturbi, e per tale motivo rendendoli eleggibili per un trattamento farmacologico. Nello specifico del DGA, il DSM-5 propone dei cambiamenti importanti relativamente a: classificazione, denominazione, criteri diagnostici, finestra temporale e specificazioni. Rispetto al precedente DSM-IV, una modifica apportata che potremmo considerare fondamentale è lo spostamento del DGA dal capitolo del controllo degli impulsi a quello delle dipendenze. Da qui la necessità ulteriore di qualificare maggiormente i tipi di intervento da attuare in caso di DGA, di definire in maniera più articolata e precisa la rete di servizi da attivare per la prevenzione e il trattamento del DGA , di aprire la partecipazione all’Osservatorio Regionale sul DGA a Anci, Ufficio Scolastico Regionale, Enti accreditati del settore secondo la normativa regionale vigente e ARSEL.
L’articolo 1 definisce la finalità della proposta di legge cioè la promozione al fine di prevenire la dipendenza e l’attuazione di misure atte a garantire ai cittadini anche sicurezza
e decoro urbano.
L’articolo 2 prevede la partecipazione del terzo settore e enti accreditati come forze attive al contrasto alla dipendenza da gioco con il contributo di Regione Liguria attraverso finanziamenti di progetti.
L’articolo 3 introduce una specifica tipologia di azioni che coinvolgeranno oltre ai soggetti previsti all’articolo 2 le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le forze di polizia, le aziende sanitarie locali in base alle proprie competenze. La Regione Liguria monitorerà il fenomeno con l’istituzione, già prevista all’articolo 4 della legge regionale 18/2012, dell’Osservatorio Regionale sul GAP.
L’articolo 4 aggiorna la denominazione dell’Osservatorio che diventa “Osservatorio regionale sul DGA “ e introduce nuove partecipazioni all’osservatorio stesso.
L’articolo 5 inserisce l’art.8 che introduce la norma finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Modificazioni alla LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 18 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.”
Articolo 1
(Sostituzione dell’art.1 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 18)
1. L ‘ articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 18 è così sostituito: “Articolo 1 (Finalità)
1. Le finalità della presente legge sono : a) promuovere azioni dirette a prevenire il DGA (disturbo gioco d’azzardo come nel nuovo DSM-V ) e le patologie ad esso correlate anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e alla sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo; b) adottare misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull’inquinamento acustico;
c) promuovere azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da DGA e da patologie ad esso correlate.”
Articolo 2 (Sostituzione dell’art.2 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 18) 1. L’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2012 n.18 è così sostituito:
“Articolo 2 (Partecipazione del Terzo Settore e di enti accreditati) 1. I soggetti del Terzo Settore e gli enti accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, in collaborazione con i Dipartimenti delle dipendenze che sono attivi nel contrasto del DGA e che operano negli ambiti individuati dall’art 1 , partecipano all’attuazione di questa legge, secondo quanto previsto dalla stessa e dalla normativa regionale vigente. 2. La Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti previsti dal comma 1 volti a promuovere interventi di sensibilizzazione, prevenzione, assistenza, consulenza e orientamento, non che di cura, di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.”
Articolo 3 (Sostituzione dell’art.3 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 18) 1. L’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2012 n.18 è così sostituito:
“Articolo 3 (Sensibilizzazione, prevenzione e cura) 1. La Regione tramite le Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti dall’articolo 2, le forze armate e di polizia promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio.
2. Le azioni di sensibilizzazione e di prevenzione sono finalizzate, in particolare, a: a) aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno del DGA e sui rischi per la salute e relazionali da esso derivanti; b) vita e comportamenti alternativi; c) contenere e ridurre le occasioni di gioco d’azzardo promuovendo stili di
informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti nel territorio e sulle relative modalità di accesso; d) informare sui programmi di filtraggio dei giochi d’azzardo online. 3. Per l’elaborazione di adeguate azioni di prevenzione e per la riduzione del rischio di DGA, la Regione promuove il monitoraggio del fenomeno attraverso l’Osservatorio Regionale sul DGA previsto dall’articolo 4 della presente legge; 4. Il trattamento terapeutico del DGA e delle eventuali patologie correlate rientra nelle competenze dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali; 5. Presso ciascun Dipartimento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del DGA di cui fanno parte gli enti accreditati di cui all’art 2 , sotto la responsabilità dello stesso Dipartimento. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia. 6. Riconoscimento specifico nei LEA dell’intervento riabilitativo sia residenziale che ambulatoriale e relativa tariffa, il cui budget deriva dal Fondo Sanitario Nazionale e dal Fondo Sociale Nazionale. 7. I soggetti previsti dall’articolo 2, inoltre, possono concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, relativa alla dipendenza da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”
Articolo 4 (Sostituzione dell’art.4 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 18) 1. L’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2012 n.18 è così sostituito:
“Articolo 4 (Osservatorio regionale sul DGA) 1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul DGA, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge. 2. L’Osservatorio è composto dall’Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze individuato dalle rispettive Aziende Sanitarie Locali, da un rappresentante dell’ARS, da un rappresentante dell’ARSEL, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, da un rappresentante degli Enti Accreditati e del Terzo Settore di cui all’art.2 , da un rappresentante dell’ANCI, da un rappresentante per ciascuna Prefettura. 3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti: a) relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da DGA; b) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del DGA; c) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1; d) formula e rende pubblica una relazione annuale sull’andamento del fenomeno DGA e delle misure intraprese da Regione Liguria; 4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
Articolo 5 (inserimento art. 8)
1. Dopo l’art. 7 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 18 è inserito il seguente
articolo: “Articolo 8 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della l.r. 24 MAGGIO 2006, N. 12 “(PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI)” e successive modificazioni ed integrazioni, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 con le risorse allocate alle UPB 9.1 e UPB 10.1 per la spesa di parte corrente; 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio”. lp/AGIMEG