Home Attualità Reddito di cittadinanza e vincite online, Cassazione: contano gli importi lordi accreditati sul conto gioco

Reddito di cittadinanza e vincite online, Cassazione: contano gli importi lordi accreditati sul conto gioco

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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna condannata dalla Corte d’Appello di Palermo per omesse dichiarazioni ai fini del reddito di cittadinanza. La vicenda riguarda anche vincite derivanti dal gioco online e il loro rilievo nella verifica dei requisiti reddituali.

La Corte d’Appello, riformando in parte la decisione del Tribunale, aveva dichiarato l’imputata colpevole per due capi relativi alle false o incomplete dichiarazioni rese per ottenere il beneficio, condannandola alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

La questione delle vincite da gioco online

Il punto centrale del ricorso riguardava il calcolo delle somme derivanti dal gioco online. La difesa sosteneva che, per verificare il superamento della soglia reddituale prevista per il reddito di cittadinanza, non si dovessero considerare le vincite lorde, ma solo il risultato netto tra somme vinte e somme giocate o rigiocate.

Secondo questa impostazione, alcuni accrediti ricevuti sul conto gioco non sarebbero stati vere vincite, ma semplici storni legati a precedenti giocate. La ricorrente contestava quindi la ricostruzione della Corte d’Appello, sostenendo che non fosse stato svolto un adeguato approfondimento sul dato contabile e sulla reale natura degli importi accreditati.

Per la Cassazione conta l’accredito

La Suprema Corte ha respinto questa tesi. Per i giudici, le questioni sull’importo delle somme giocate e vinte, sulla natura delle movimentazioni del conto gioco e sull’eventuale errore informatico riguardano valutazioni di fatto, non rivalutabili in sede di legittimità.

Ma soprattutto la Cassazione ha ribadito un principio importante: le somme derivanti da vincite di gioco online devono essere computate al lordo, e non al netto delle somme rigiocate o utilizzate per compensare perdite precedenti.

L’accredito sul conto del vincitore costituisce già un beneficio economico, anche se non viene effettuato il prelievo materiale del denaro. Di conseguenza, quelle somme devono essere considerate ai fini della verifica dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Respinte anche le altre contestazioni

La difesa aveva inoltre sostenuto che mancasse la consapevolezza dell’imputata rispetto all’obbligo dichiarativo e aveva richiamato un errore nella compilazione della modulistica relativa a un motociclo.

Anche queste doglianze sono state respinte. La Cassazione ha chiarito che l’errore o l’ignoranza sui requisiti per percepire il reddito di cittadinanza non escludono il dolo, perché si tratta di errore sulla legge penale. Quanto al motociclo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, richiamando la chiarezza della modulistica sulle categorie di veicoli da dichiarare.

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Ricorso inammissibile

La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.

La decisione conferma l’orientamento rigoroso sui rapporti tra gioco online e dichiarazioni per l’accesso ai benefici pubblici: le vincite accreditate sul conto gioco rilevano come beneficio economico già al momento dell’accredito e devono essere considerate al lordo. mg/AGIMEG

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