La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato contro una condanna per indebita percezione del reddito di cittadinanza, confermando la decisione della Corte d’appello di Palermo.
La vicenda riguarda la mancata indicazione, nella DSU presentata l’11 marzo 2019, dei proventi derivanti da vincite di gioco conseguite negli anni 2017 e 2018. Secondo l’accusa, quelle somme avrebbero dovuto essere dichiarate perché rilevanti ai fini della verifica dei requisiti per ottenere il beneficio.
La difesa: conti gioco non riferibili e obbligo poco chiaro
Nel ricorso la difesa aveva sostenuto, tra l’altro, che i conti gioco non fossero realmente riconducibili all’imputato. A sostegno di questa tesi era stato richiamato il fatto che l’uomo avrebbe consegnato la propria carta Postepay e i propri documenti a un’altra persona.
La Cassazione ha però respinto questa ricostruzione, ritenendo decisivi gli accertamenti secondo cui il conto online risultava riferibile al ricorrente: al momento della registrazione erano stati allegati un suo documento di identità e un numero di telefono a lui intestato.
La difesa aveva poi sostenuto che, al momento della presentazione della DSU, non fosse ancora chiaro l’obbligo di dichiarare le vincite da gioco, perché il riferimento espresso alle “vincite” sarebbe stato inserito solo con la legge di conversione del decreto sul reddito di cittadinanza.
Le vincite contano anche se rigiocate
Anche questa tesi è stata esclusa. La Cassazione ha chiarito che le vincite da gioco rientrano tra i redditi rilevanti per il reddito di cittadinanza, anche se soggette a tassazione alla fonte e anche se non devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi.
Per la Corte, infatti, ai fini del reddito di cittadinanza rilevano anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta. Le vincite da gioco, quindi, devono essere considerate nel calcolo del reddito familiare.
I giudici hanno precisato che non conta neppure il fatto che le somme siano state eventualmente rigiocate o utilizzate per compensare perdite precedenti. Il dato rilevante è l’accredito della vincita sul conto del giocatore, che costituisce già un beneficio economico.
Irrilevante il mancato avviso del CAF
La Cassazione ha respinto anche l’argomento secondo cui l’imputato non sarebbe stato adeguatamente informato dal CAF o dal patronato sulle conseguenze delle dichiarazioni rese.
Secondo la Corte, l’eventuale errore sulla sussistenza del diritto a ottenere il reddito di cittadinanza non elimina la responsabilità penale. La normativa, secondo i giudici, non era così oscura da rendere inevitabile l’ignoranza dell’obbligo dichiarativo. La Corte ha quindi confermato la condanna e ha rigettato il ricorso. mg/AGIMEG










